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Ddl psichiatria pronto un nuovo testo di riforma

da Vita nonprofit online

di Benedetta Verrini (b.verrini@vita.it)

19/03/2003


Riprende l'iter del disegno di legge sulla prevenzione e la cura delle malattie mentali.

Novità sul fronte della riforma della legge 180 sulla salute mentale. Dopo una battuta d'arresto dovuta a contrasti nella maggioranza, riprende l'iter del disegno di legge “Norme per la prevenzione e la cura delle malattie mentali”. La relatrice Maria Burani Procaccini (FI) ha infatti predisposto un nuovo testo, che tiene conto delle numerose osservazioni e critiche emerse negli ultimi mesi. Vita propone in anteprima le principali novità, illustrate dal professor Tonino Cantelmi, psichiatra e presidente dell'Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici, che dal 2001 ha seguito la stesura della riforma in qualità di consulente tecnico.

L'ultima seduta della commissione Affari sociali, alla Camera, sulla proposta di riforma alla legge Basaglia (C174), si è svolta il 27 novembre scorso e si è chiusa con la decisione di "congelare" la discussione in attesa di risolvere alcuni nodi in seno alla maggioranza. Le perplessità giungevano, in particolar modo, da An e Lega Nord. Secondo lo stenografico parlamentare, Cesare Ercole (Lnp), a nome della sua parte politica ha chiesto di procedere "all'audizione dei rappresentanti delle Regioni, atteso che è in corso l'esame del provvedimento sulla devolution". Ed è stata proprio la questione della devolution (in base alla quale la Sanità diventa di competenza delle Regioni), oltre alle molte preoccupazioni di una parte della psichiatria e delle associazioni, a richiedere un ripensamento. Sulla questione il ministero della Sanità ha riunito un tavolo tecnico. Infine, in questi giorni, il nuovo testo è passato alla Conferenza Stato-Regioni per una valutazione, prima della ripresa della discussione a Montecitorio.

Attenzione all'infanzia
Le novità sono molteplici. Il testo è passato da 11 a 17 articoli e contiene una "riserva di competenza" riguardo all'infanzia, prevedendo che "per l'età evolutiva, che si conclude al compimento dei 18 anni di età, le attività di prevenzione e cura delle malattie mentali sono svolte dalle Unità operative autonome di neuropsichiatria infantile (Uopi)". Queste previsioni, spiega Cantelmi, "sono state elaborate in collaborazione con la Società italiana di neuropsichiatria infantile, prevedendo anche azioni di prevenzione e informazione nelle scuole".
è stata poi attenuata la fisionomia delle Sra (Strutture residenziali con assistenza continuata), che aveva fatto temere un ritorno ai manicomi: se nella versione originale era prevista una capienza di 50 posti letto, "ora il tetto massimo scende a 20, un numero incompatibile con la struttura del manicomio", spiega Cantelmi.
Ancora, per quanto riguarda le strutture residenziali "è stato introdotto il divieto di riutilizzo dei vecchi ospedali psichiatrici", prosegue Cantelmi. "Questi edifici dovranno essere venduti e i redditi prodotti dalla loro alienazione saranno destinati per la predisposizione e il funzionamento di strutture destinate alle persone affette da disturbi mentali".

Riserva del 5%
Sotto il profilo delle risorse, il nuovo testo attribuisce al Fondo sanitario nazionale (per una quota non inferiore al 5%), i costi derivanti dall'attuazione della legge. Sul Fondo per l'infanzia e l'adolescenza (ex l. 285/1997), sempre in percentuale del 5%, graveranno invece i costi per le attività di tutela della salute mentale in età evolutiva. All'art. 9 è previsto, inoltre, che le Regioni possano stabilire forme di sussidio per i familiari che mantengono in casa le persone affette da disturbi mentali.

Commissione di tutela
Sul fronte degli accertamenti e dei trattamenti obbligatori, "si è cercato di non enfatizzare il tema della pericolosità, per non accentuare lo stigma sociale nei confronti della malattia", spiega Cantelmi. Dal testo originale è stata eliminata la possibilità, molto discussa, che la richiesta di un trattamento sanitario obbligatorio potesse essere fatta da "chiunque ne avesse interesse". Ora l'accertamento o il trattamento obbligatorio possono essere richiesti solo da un medico e convalidati da uno psichiatra ospedaliero, dopo aver attuato "ogni valido tentativo necessario a ottenere il consenso alle cure" da parte della persona interessata.
A garanzia dei diritti dei cittadini, questi interventi dovranno essere convalidati anche da una speciale Commissione per i diritti della persona affetta da disturbi mentali, istituita presso ogni sede di Giudice tutelare. L'organismo, presieduto da un giudice tutelare, è composto da uno psichiatra con almeno 10 anni di attività e da un rappresentante delle associazioni dei familiari. Ad esso è possibile presentare anche ricorsi riguardo agli interventi eseguiti, o fare reclami sul funzionamento delle strutture che effettuano questi trattamenti.

Sul fronte dell'inserimento lavorativo, il ddl prevede l'iscrizione "nelle liste di collocamento obbligatorio, senza alcuna discriminazione, per portatori di handicap" e impone alle strutture curative una collaborazione con le coop sociali.

Rubrica realizzata in collaborazione con

Associazione Laura Saiani Consolati - BRESCIA
http://www.psichiatriabrescia.it

COLLABORAZIONI

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