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Non esistono ancora i criteri ufficiali per valutarle
"Scuole di psicoterapia senza riconoscimento"
(Consiglio di Stato 1175/2000)


a cura di Gennaro Esposito

Ancora non esistono criteri di giudizioper il riconoscimento delle scuole di psicoterapia.
E' quanto emerge dalla decisione 1175/2000 del Consiglio di Stato.
Questa la storia: una scuola dispecializzazione in psicoterapia inoltra una richiesta di riconoscimentoal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Questo si limita a recepireil parere della Commissione tecnica consultiva che rigetta la domanda.

La scuola di specializzazione, allora,ricorre al T.A.R., chiedendo l'annullamento della decisione ministeriale,mettendo in evidenza l'assenza di formali ed espliciti criteri su cui ilMinistero poteva basare il proprio giudizio. Il T.A.R. accoglie il ricorso,dichiarando illegittimo il provvedimento ministeriale, in quanto non fondatosu "prefissati criteri autolimitativi della discrezionalità attribuitanella materia all'Autorità centrale".

Il Ministero ricorre allora al Consigliodi Stato. Questo, però, conferma il giudizio di primo grado.
Il Consiglio nota comela Legge 56/1989 avesse stabilito il compito per il Ministero di individuare le tipologie delle scuole di specializzazione.
Fino ad ora, però,il Ministero ha incaricato una prima commissione costituita con D.M. 20 feb.1990) per individuare le procedure ed i criteri per il riconoscimento dellescuole di psicoterapia, senza, però, convertire l'opera della commissione in un suo decreto ministeriale. Invece, si è limitato a nominare una seconda commissione (tecnica) che è quella che ha fornito il parere per il caso in questione. Proprio per la mancata formalizzazione dei criteri di
giudizio, il Consiglio ha rigettato l'appellodel Ministero. (22 maggio 2000)


Decisione del Consiglio di Stato n° 1175/2000

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministerodell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica, in persona del Ministro incarica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato presso cui èper legge domiciliata, in Roma via dei Portoghesi, n.

contro

la Scuola superiore di formazione in psicoterapiapsicoanalitica, gestita e rappresentata dall'Istituto ecc. ecc., in personadella Dott.ssa A. P., rappresentata e difesa dall'Avv. S. S.,con domicilioeletto presso il suo studio, in Roma ecc. ecc.

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale AmministrativoRegionale dei Lazio, Sez. III, n.2799 del 20 novembre 1997, notificatail 9 gennaio 1998;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Scuola appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 29 ottobre1999, il Consigliere C. M. C.; uditi l'Avv. dello Stato G. e l'Avv. S.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con provvedimento 31 dicembre 1993 n.883il Ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologicaha respinto la domanda di riconoscimento quale scuola di
specializzazione in psicoterapiadella Scuola superiore di formazione in psicologia
psicoanalitica, a norma eper gli effetti dell'art.3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 [1],
avanzata dalla appellataScuola superiore di formazione in psicologia psicanalitica.

Avverso l'anzidetto provvedimentoha proposto impugnazione l'interessata davanti al Tribunale AmministrativoRegionale del Lazio, accolto con decisione n. 2799 del 20 novembre1997, della Sezione III, sulla considerazione della illegittimitàdel diniego espresso, in assenza di prefissati criteri autolimitatividella discrezionalità attribuita nella materia all'Autoritàcentrale, sulla sola base del parere negativo della Commissione tecnicaconsultiva, costituita con D.M. 20 febbraio 1990.

2. Avverso l'anzidetta sentenzapropone appello il Ministero in epigrafe, chiedendone
l'annullamento con le consequenzialistatuizioni anche in ordine alle spese delgiudizio.

Erroneamente il Tribunale avrebberitenuto che il provvedimento di diniego si porrebbe in contrasto con l'attribuzionenormativa del potere di riconoscimento al Ministro, in quanto apparterebbealla discrezionalità dell'organo di recepire il parere reso dall'organoconsultivoto appositamente a ciò deputato e di adottare il relativoprovvedimento in conformità, facendone proprie, sia pure implicitamente- come nella specie - le considerazioni di ordine tecnico.

3. Si è costituita in giudizio lascuola appellata, controdeducendo alle censure e
riproponendo in questa sede i motidi impugnazione assorbiti. Successivamente la causa, chiamata alla pubblicaudienza del 29 ottobre 1999, è stata trattenuta in decisione
.

DIRITTO

1. Nella controversia avente ad oggettoil diniego di riconoscimento di una Scuola di
specializzazione per l'eserciziodell'attività psicoterapeutica, può anche condividersi latesi dell'Amministrazione appellante secondo cui il Ministro ha esercitatoil potere, attraverso il recepimento del parere della Commissione tecnica,incaricata dell'esame delle domande.

Sennonchè risiede proprioin ciò il vizio del provvedimento impugnato, espresso
sinteticamente dal Tribunale AmministrativoRegionale del Lazio con l'affermazione che il diniego "non si giustificasulla base di prefissati criteri formali autolimitativi della detta discrezionalità".
Ciò che in definitiva hainteso censurare il giudice di primo grado è l'acritico recepimentodel suddetto parere, senza che l'Autorità competente avesse a suavolta valutato la congruità delle indicazioni alla stregua di parametriobiettivi di riferimento, predeterminati secondo quanto prescritto dallaspecifica normativa.
Nella detta situazione, il mero riferimentoal parere reso dalla Commissione non appare
idoneo ad esprimere una legittimavalutazione dei presupposti, cosicchè le ragioni del provvedimentonegativo (assunte acriticamente dalla proposta dell'organo tecnico) sirivelano in radice viziate.

Per una migliore comprensione della materiagiova ricordare che, in base all'art. 3 della legge18 febbraio 1989 n.56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo,
"l'esercizio dell'attivitàpsicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazioneprofessionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologiao in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennaliche prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia,attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10marzo 1982, n. 162 [2], presso scuole di specializzazione universitariao presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cuiall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica".

La norma da ultimo citata, demandaal Ministro della pubblica istruzione (ora Ministro
dell'Università e della ricercascientifica e tecnologica) di provvedere, con propri decreti all'individuazionedelle tipologie relative alle scuole di specializzazione e alle scuoledirette a fini speciali.

Con decreto 20 febbraio 1990 èstata istituita una commissione di studio alla quale sono stati affidatii seguenti compiti:

a) individuare procedure e criteri specificiper procedere al riconoscimento delle istituzioni private operanti nelsettore della formazione e dell'addestramento in psicoterapia, secondoquanto previsto dall'art. 3 della legge n.56 del 1989;
b) predisporre un quadro conoscitivosulla diffusione e sulle possibilità formative offerte dallescuole pubbliche e private operanti nel settore della formazione e dell'addestramentoin psicoterapia, nonchè sulle iniziative di approfondimento scientificoe/o informativo che interessano il settore stesso;
c) avviare una ricognizione del quadronormativo e organizzativo che regola la formazione e l'esercizio dellapsicoterapia nei paesi della Comunità economica europea.

Sennonchè, a conclusione dei lavoridi detta commissione, il Ministro, dell'Università e
della ricerca scientifica, mentre ha provveduto,con successivo decreto del 19 settembre 1991 (integrato da successividecreti cui fa riferimento l'appellante nell'atto introduttivo del presentegrado del giudizio) a nominare altra apposita Commissione tecnica incaricata"di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministeronell'esame della domande di riconoscimento che verranno avanzate ai sensidel citato art. 3 (della L. n.56/89)", e a definire le modalitàdi presentazione delle domande di riconoscimento, ha, al contrario,omessodi recepire e fare proprio con apposito atto generale, i criteri formulatidalla commissione in precedenza costituita con il D.M 20 febbraio 1990.

Alla mancata adozione dell'atto intermedionon è possibile sopperire con il mero riferimento alla "propostacontenuta nell'ultimo capoverso della impugnata ministeriale del 23dicembre1993, non potendosi rinvenire nella relativa clausola, contenuta in un
provvedimento individuale, i requisitidi sostanza e di forma richiesti dal combinato di criteri" disposto dell'art.3 della legge n. 56 del 1989 e dell'art. 3 del D.P.R. n.162 del 1982.

Con le precisazioni che precedono, lasentenza impugnata deve pertanto essere confermata e l'appello respinto.Possono interamente compensarsi fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.
.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale(Sezione Sesta) respinge l'appello in epigrafe;

Compensa interamente le parti le spese del giudizio;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa;

Così deciso in Roma, addì29 ottobre dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera diconsiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

(Firme)

Depositata in segreteria l'8 marzo 2000


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