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SOCIETA' ITALIANA DI PSICHIATRIA PENITENZIARIA (S.I.P.Pen.)

ORGANIGRAMMA E STATUTO

Società Italiana di Psichiatria Penitenziaria (S.I.P.Pen.)

Via Frusa 51

50131 Firenze

CF: 92071180340

Tel. e fax: 0552336995

Presidente: Dr. Mario Iannucci (socio fondatore)

[Consulente Psichiatra del Ministero della Giustizia – N.C.P. Firenze Sollicciano]

Segretario: Dr. Carlo Valitutti [Psichiatra Roma]

Tesoriere: Dr.ssa Simonetta Starnini [Psichiatra A.S. Cecina]

Consiglieri: Dr.ssa Gemma Brandi (socio fondatore) [Consulente Psichiatra del Ministero della Giustizia – N.C.P. Firenze Sollicciano]

Dr. Carmelo Florio [Consulente Psichiatra del Ministero della Giustizia – C.C. Catania]

Dr. Antonio Piro [Consulente Psichiatra del Ministero della Giustizia – C.C. Roma Rebibbia]

Dr. Alessandro Rachini [Psichiatra Firenze]

Dr. Massimo Scalini [Guardia Psichiatrica – N.C.P. Firenze Sollicciano]

Dr.ssa Paola Trotta [Responsabile Ser.T. A.S. 10 Firenze]

*******************

STATUTO della S.I.P.Pen.

Articolo 1: Denominazione e sede

Il giorno 20 Febbraio 1995 si è costituita, a Parma, un'associazione denominata "Società Italiana di Psichiatria Penitenziaria" (S.I.P.Pen.), la cui sede legale viene trasferita dallo studio della Rag. Lisa Brenco, in Via Frusa 12, Firenze 50131, presso lo studio associato Magnani-Brenco, in Via Frusa 51, Firenze 50131.

Articolo 2: Scopi della SIPPen

La Società Italiana di Psichiatria Penitenziaria è un'associazione culturale e senza fini di lucro, che ha i seguenti scopi: l'evoluzione professionale; l'approfondimento scientifico; lo sviluppo e la diffusione dell'insegnamento di conoscenze acquisite nel settore; l'organizzazione di corsi di formazione e di attività di supervisione clinica; la sensibilizzazione sociale; l'elaborazione di proposte in sede tecnica, legislativa e amministrativa, finalizzate a sviluppare e a qualificare la psichiatria penitenziaria nei suoi ruoli conoscitivo, terapeutico, peritale e riabilitativo; l'eventuale attivazione di sedi periferiche laddove ne ricorrano le condizioni.

L'associazione è autorizzata a compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e, più genericamente, tutti gli atti che i suoi organi, secondo le rispettive competenze, riterranno opportuni.

Articolo 3: Soci della SIPPen

La domanda di adesione, inviata al Consiglio Direttivo, deve contenere le generalità, l'indirizzo, la professione svolta, la dichiarazione di accettare le norme del presente statuto e l'autorizzazione per la S.I.P.Pen. a trattare, a scopi associativi, i dati personali, ai sensi degli articoli 10 e 22, comma 1, della legge 675 del 31/12/96, secondo quanto recepito dal Garante per la protezione dei dati personali nell'autorizzazione n. 3/1997 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo.

Sono Soci Fondatori vitalizi coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Possono essere Soci Ordinari gli psichiatri, i neuropsichiatri infantili, i medici legali, i neurologi, i criminologi, i medici che svolgano attività psicoterapeutica riconosciuta e tutte le persone, fisiche e giuridiche, che fossero interessate all'attività della SIPPen.

Sono Soci Onorari quanti vengono nominati tali dall'Associazione per particolari meriti nei campi psichiatrico e giuridico.

Sono Soci Sostenitori quanti, mediante donazione o contributo, collaborino con l'associazione, versando una quota annuale superiore a quella ordinaria, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci devono pagare entro i primi due mesi dell'anno solare una quota di iscrizione, stabilita dal regolamento. Il socio che non abbia provveduto al pagamento della quota nei termini stabiliti, sarà tenuto a farlo entro trenta giorni dalla data di invio della lettera di sollecito, spedita dopo il quindici marzo. Il mancato versamento della quota nel suddetto termine comporta per il socio moroso, finché non abbia provveduto al pagamento di questa, la perdita del diritto di voto, della possibilità di ricoprire cariche sociali e dei vantaggi collegati al regolare saldo. Il socio moroso da oltre un anno decade dalla qualifica di socio. Il socio che non abbia presentato le sue dimissioni almeno due mesi prima della scadenza dell'anno sociale, deve intendersi come confermante l'adesione per l'anno successivo. I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi su domanda al Consiglio Direttivo, pagando una nuova quota di ammissione.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo della quota sociale.

La perdita della qualità di socio avviene per dimissione, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno due mesi prima della fine dell'anno sociale, per decadenza, per sospensione o per espulsione. Gli associati decadono quando si siano resi morosi nel pagamento delle quote sociali. I soci, che sono tenuti a operare conformemente alle finalità associative e ad attenersi alle norme statutarie e ai regolamenti deontologici, vengono espulsi o sospesi per i seguenti motivi:

_ quando non abbiano ottemperato alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi;

_ quando, in qualunque modo, abbiano arrecato danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le sospensioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni adottate in materia dal Consiglio Direttivo sono definitive e inappellabili.

La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato; ne è esclusa ogni forma diversa.

La partecipazione non è trasmissibile né per atto tra vivi, né mortis causa; è esclusa ogni rivalutazione della quota associativa. Il socio che cessa di far parte dell'associazione resta in ogni caso obbligato per le somme dovute a qualunque titolo all'associazione.

Articolo 4: Organi della SIPPen

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

d) il Segretario

e) il Tesoriere

f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Quando autorizzate, saranno rimborsabili solo le spese vive sostenute, dietro presentazione della documentazione probatoria in originale, compresa quella riconosciuta come fedefacente dalle amministrazioni statali per gli spostamenti autorizzati con mezzo proprio. Gli organi eletti restano in carica per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 5: Assemblea dei Soci

L'assemblea degli associati assolve i seguenti compiti:

- approvare le linee generali e il programma di attività dell'anno solare;

- eleggere a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del

numero dei consiglieri per ogni eligendo consiglio;

- approvare i bilanci preventivi e consuntivi su proposta del Consiglio Direttivo;

- approvare eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sullo scioglimento della stessa;

- deliberare su tutte le materie eventualmente sottopostele dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente o di chi ne fa le veci almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, con avviso scritto inviato ai soci minimo quindici giorni prima dell'adunanza, contenente prima e seconda convocazione e il relativo ordine del giorno. In caso di provata urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto con qualsiasi mezzo e senza rispettare il citato termine.

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando almeno un quinto dei soci ne faccia domanda scritta e motivata al Presidente, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea. In questo caso l'Assemblea non può essere indetta oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

A presiederla è il Presidente o, in sua assenza, il Consigliere più anziano. Svolgerà le funzioni di Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'associazione o, in sua assenza, un socio designato dall'Assemblea.

Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, solo da un altro associato con diritto di voto, il quale non può detenere più di tre deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei soci che abbiano diritto al voto, vale a dire che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione non può essere effettuata prima di due giorni dalla precedente.

Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile il voto favorevole di due terzi degli associati che abbiano diritto al voto, vale a dire che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Nelle votazioni a maggioranza assoluta, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni viene redatto un verbale dal Segretario, che con il Presidente lo sottoscrive. In loro assenza tali funzioni saranno svolte rispettivamente da un socio indicato dall'Assemblea e da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee le votazioni sono a scrutinio palese, eccetto quelle relative alla nomina delle cariche sociali.

Articolo 6: Consiglio Direttivo

L'amministrazione dell'associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, eletti a maggioranza dall'assemblea degli associati. Al suo interno sono designati il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti, salvo che per l'ammissione di nuovi soci, che richiede la maggioranza dei due terzi. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Delle riunioni viene redatto un verbale dal Segretario, che con il Presidente lo sottoscrive. In loro assenza tali funzioni saranno svolte rispettivamente da due Consiglieri scelti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente e ogni volta che lo richieda il Presidente o almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. E' convocato con avviso scritto, spedito o consegnato a mano o inviato per fax almeno quindici giorni prima della riunione, che riporti la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'incontro. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante telegramma, da recapitare almeno sette giorni prima della riunione. Non sono necessarie formalità di convocazione qualora partecipino alla riunione tutti i membri del Consiglio.

Il Consiglio ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione che per statuto non spettano all'Assemblea.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare il Presidente dell'associazione;

- redigere i programmi dell'attività associativa sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;

  • approvare direttive che disciplinino la definizione delle attività da svolgere, i criteri e le

priorità delle stesse;

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

- redigere i bilanci preventivi e consuntivi per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;

  • deliberare circa ammissione, sospensione ed espulsione degli associati ed accettarne le

dimissioni;

  • nominare il Collegio dei Probiviri, scelti tra persone di comprovata esperienza nel campo del

diritto, della medicina legale e della psichiatria;

- attribuire incarichi anche per la gestione di servizi da prestare agli associati;

  • emanare deliberazioni in ordine al patrimonio dell'associazione e alla richiesta delle quote di

adesione, stabilendone l'entità, ivi compresa la speciale quota spettante ai Soci Sostenitori;

- indicare il modo per reperire fonti di finanziamento necessarie alle attività dell'associazione;

  • approvare e sostenere spese impreviste per attività che concernono le finalità associative, di

cui presenta il rendiconto all'Assemblea tramite una relazione opportunamente motivata;

  • acquistare beni mobili e immobili, attrezzature e materiale idonei al conseguimento degli

scopi sociali;

- costituire eventuali comitati e sottocomitati, unitamente alla relativa regolamentazione;

  • formulare la proposta di eventuale regolamento interno, da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea, contenente, tra le altre cose, i criteri di nomina, di sospensione e di

espulsione dei soci non previsti dal presente statuto.

Le convocazioni e le deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, nonché i bilanci, dovranno essere pubblicati presso la sede associativa o sull'organo ufficiale dell'associazione o mediante altra formalità atta a renderli noti a tutti gli aventi diritto.

Articolo 7: Presidente

Al Presidente, che viene nominato o revocato dal Consiglio Direttivo e ne fa parte, spettano la firma sociale e la legale rappresentanza dell'associazione, che dirige, sulla quale vigila e di cui coordina le attività, con compiti di ordinaria amministrazione, mentre l'amministrazione straordinaria è affidata al Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede tutte le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati; liquida, inoltre, le note di spesa previste dal bilancio.

Il Presidente nomina il Segretario e il Tesoriere.

Articolo 8: Segretario

Il Segretario cura la parte organizzativa dell'associazione e quindi:

_ redige i verbali delle assemblee degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo;

_ tiene la corrispondenza e ha cura dei documenti dell'associazione;

_ assiste il Presidente nei processi organizzativi dell'associazione.

Articolo 9: Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi sociali, tiene la contabilità dell'associazione, detiene la firma sociale per gli atti amministrativi di sua competenza, emette le ricevute e prepara rendiconti dettagliati sulla situazione finanziaria dell'associazione. Tali rendiconto, approvati dal Consiglio Direttivo, vengono presentati dal Tesoriere in Assemblea.

Articolo 10: Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha la competenza di un collegio arbitrale in merito a eventuali controversie tra i vari organi dell'associazione, nonché tra associati e associazione ovvero tra i soci.

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, anche non soci, nominati o revocati dal Consiglio Direttivo.

Il deliberato del Collegio sarà vincolante per le parti.

Articolo 11: Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dovranno essere sottoposti all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, sia il bilancio consuntivo che quello preventivo.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio e il patrimonio, comunque acquisito, non possono in nessun caso essere distribuiti agli associati, né direttamente, né indirettamente; questi devono essere devoluti allo sviluppo delle attività e delle iniziative dell'associazione nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dall'Assemblea degli associati.

Articolo 12: Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

_ quote degli associati;

_ proventi che derivino da attività e iniziative intraprese nell'ambito degli scopi sociali;

_ contributi, lasciti, donazioni da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

Articolo 13: Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dall'associazione può essere deciso dall'Assemblea dei Soci, convocata ai sensi del presente statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina uno o più liquidatori, e determina la destinazione dell'eventuale residuo attivo dedotte le passività; questo deve essere devoluto ad altra associazione che persegua finalità analoghe ed operi nei campi della psichiatria e/o della giustizia, o per fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Resta esclusa qualsiasi distribuzione agli associati.

Articolo 14: Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

[Lo statuto dell'associazione è pubblicato sulla rivista Il reo e il folle.]

MODALITA' DI ADESIONE

Per iscriversi alla Società Italiana di Psichiatria Penitenziaria (S.I.P.Pen.): versare 100.000 lire sul conto corrente bancario n. 13963940198, Banca Commerciale Italiana di Livorno, CAB 13900, ABI 2002, intestato a Società Italiana di Psichiatria Penitenziaria. La quota dà diritto all'abbonamento a tre numeri de Il reo e il folle.

E' prevista l'adesione come soci sostenitori, per l'importo di lire 2.000.000.

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