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DECRETO ATTUATIVO del Dlgs 230/99 - TRASFERIMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

Articolo 1

Individuazione del personale degliistituti penitenziari, nei settoridella prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agliinternati tossicodipendenti, da trasferire al Ssn.

1. Ai sensi e per gli effetti previstidall'articolo 8, comma I, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230,il contingente di personale che svolge funzioni Sanitarie nei settori dellaprevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti,è determinato in un numero di unità pari a (da definirein accordo con le Regioni) di cui n. (da definire in accordocon le Regioni) con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminatoe n. (da definire in accordo con le Regioni) con rapportodi lavoro a convenzione.

2. Le dotazioni organiche del ministerodella Giustizia sono ridefinite portando in detrazione i posti corrispondential contingente di personale con rapporto di lavoro dipendente trasferitoal Servizio sanitario nazionale. Le dotazioni organiche delle aziende sanitarielocali, nelle quali è trasferito il personale di cui al comma precedente.sono contestualmente incrementate di un corrispondente numero di posti.

3. Il personale trasferito ai sensi delpresente articolo è assegnato alle aziende sanitarie locali neicui territori sono ubicati gli istituti penitenziari ove detto personaleopera.

4. Fino all'applicazione del comma 2 dell'articolo6 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, il personale dipendentetrasferito ai sensi del comma 1 conserva il trattamento giuridico ed economicoin godimento. Sono fatti salvi eventuali miglioramenti del trattamentoeconomico che dovessero intervenire prima dell'applicazione del citatoarticolo 6, comma 2.

5. Per quanto riguarda il personale conrapporto di lavoro a convenzione, fino all'applicazione del comma 2 dell'articolo6 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, è trasferito ilrapporto convenzionale in atto, dal ministero della Giustizia alle aziendesanitarie locali nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziariove detto personale opera. Sono fatti salvi eventuali miglioramenti deltrattamento economico che dovessero intervenire prima dell'applicazionedel citato articolo 6, comma 2.
 

Articolo 2

Trasferimento di attrezzature,arredi e beni strumentali

1.  Il ministro della Giustizia individuae assegna alle aziende sanitarie locali competenti, con apposito provvedimento,da adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,attrezzature, arredi e altri beni strumentali, di proprietà dell'amministrazionepenitenziaria connessi al trasferimento delle funzioni nei settori dellaprevenziovie e dell'assistenza ai tossicodipendenti previsto dall'articolo8, comma 1, del Dlgs 22 giugno 1999, n. 230.

2. Il provvedimento di cui al punto 1 costituiscetitolo per il trasferimento della proprietà dei beni ivi indica-ti.
 

Articolo  3

Trasferimento delle risorse

I. Con decreto del ministro del Tesoro,del Bilancio e della Programmazione economica, sono assegnate al Fondosanitario nazionale le risorse finanziarie, connesse alle funzioni trasferitesisensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 230 del 1999,iscritte nello stato di previsione del ministero della Giustizia per losvolgimento delle funzioni nei settori della prevenzione e dell'assistenzaai detenuti e agli intemati tossicodipendenti. Con il medesimo decretosono definiti, altresì, i criteri e le modalità della lorogestione.


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