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DIRITTO ALLA SALUTE E CARCERE

Gemma Brandi

Psichiatra psicoanalista

Consulente Psichiatra del Ministero della Giustizia

Che la salute sia un diritto lo sancisce la Costituzione della Repubblica Italiana. Si tratta di uno di quei temi altamente sentiti destinati a perdere spessore quando a corroborarli non siano pratiche altrettanto nobili. Forse in alcuni settori -basti pensare a quello oncologico- è evidente l'impegno collettivo a prevenire e curare con gli strumenti considerati più idonei. Anche l'organizzazione della risposta all'emergenza sanitaria e alla routine assistenziale, al di là di situazioni esemplarmente negative o positive, sembra avere trovato un assetto dignitoso. Non può dirsi altrettanto per il disagio psichico, alla cui prevenzione ben poca energia è dedicata e alla cui cura si oppongono pregiudizi ideologici paradossalmente amichevoli, ma troppo lontani da un responsabile adeguamento all'esame di realtà. In materia di infettivologia poi, a fronte del grande sviluppo che la prevenzione ha avuto con le vaccinazioni su scala nazionale, si assiste a uno sforzo di riqualificazione dei sistemi di salvaguardia che, per le malattie trasmissibili emergenti, deve vedersela con una discreta incertezza sui modi del contagio e sulla efficacia delle terapie.

Quando la promozione della salute si trasferisce in carcere e vi trova un diverso sistema sanitario, ci si imbatte in analoghe, ma acuite, differenze qualitative. Se infatti, l'assistenza penitenziaria di base, che gestisce la cura generica e la prevenzione, appare sufficiente, le inadeguatezze già riscontrate sul territorio, nel settore della salute mentale ad esempio, diventano voragini. Intanto e preliminarmente per la noncuranza quasi assoluta, in prigione, nei confronti del problema del disagio psichico e per essere invece questo percentualmente molto più diffuso in carcere che all'esterno; ma anche per la disomogeneità inaccettabile della risposta sanitaria, con istituti che offrono un'assistenza di base decisamente superiore a quella di cui fruisce il cittadino libero dello stesso ambito territoriale e altri che vedono il confronto rovesciarsi al di là delle meno ottimistiche previsioni.

Alla luce di tali squilibri, il D.L. 230/99, che regola il passaggio della Sanità Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, assume una funzione di sostanza, più che di principio, nel settore della salute mentale: quella di rendere presentabili e uniformi, all'interno del circuito carcerario, le relative risposte terapeutiche a favore della persona detenuta, consentendo al soggetto portatore di disagio psichico di ottenere almeno le risposte, per insufficienti che siano, riconosciute come imprescindibili dalle leggi nazionali, e permettendo ai servizi esterni di stabilire la necessaria rete terapeutica con l'ambiente intra moenia.

Se forse le disparità dell'assistenza di base potrebbero essere appianate grazie a una revisione e a una ridistribuzione delle energie del sistema sanitario penitenziario, non è davvero proponibile fare fronte ai compiti posti dalla salute mentale reclusa senza un trasferimento delle competenze al Servizio Sanitario Nazionale. L'assunzione di una responsabilità terapeutica da parte degli organismi psichiatrici territoriali consentirebbe, infatti, di tessere una trama operativa condivisa tra interno ed esterno e di fare affluire negli istituti di pena la metodologia che caratterizza progetti ad alta integrazione socio-sanitaria, una metodologia finora ignota all'istituzione della pena, dove si registra un netto scollamento tra intervento sociale, che appare finalizzato unicamente a esigenze giudiziarie, e intervento sanitario, che non ha un rilievo sostanziale ai fini del trattamento della persona detenuta, limitandosi a fornire mere indicazioni terapeutiche più o meno urgenti.

Questo numero della rivista presenta riflessioni circa le potenzialità e i limiti delle situazioni di costrizione, che a provocarle siano le sbarre del carcere o i "cancellini" usati per evitare che una persona anziana cada dal suo letto di ospedale, che a sperimentarle siano le vittime, i coatti della pena o i cinici, che siano inflitte per somministrare una cura, per comminare una pena o per rispettare un diritto. Vengono quindi illustrati alcuni progetti tesi a rendere possibile la composizione di un ordito tra carcere e territorio nel settore della salute mentale, come peraltro prevede il disegno di trasformazione degli istituti di internamento giudiziario presentato in Parlamento, nella convinzione che il passaggio almeno di tali competenze al Servizio Sanitario Nazionale costituisca il distillato irrinunciabile del D.L. 230/99 e il segno di un sacrosanto progresso civile. Seguirà un'altra uscita sullo stesso tema, che riteniamo di vitale importanza per la evoluzione stessa della risposta penale nel nostro Paese, mentre si dedicano al medesimo briciole di incostante e talora forzata attenzione.

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