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Breve esame critico sul disegno di legge n 683 "Norme per la tutela del diritto costituzionale alla salute, alle cure e all'assistenza dei malati di mente"comunicato alla Presidenza del Senato il 26 Settembre 2001 a firma del sen Gubetti e altri.

di Mario Di Fiorino (Viareggio)

Ho partecipato ai lavori del gruppo di psichiatri, che si è riunito negli Uffici della  Commissione Sanità del Senato, per discutere, alla presenza del primo firmatario sen. Furio Gubetti, il disegno di legge. Desidero premettere ad alcuni rilievi critici, doverose espressioni di riconoscenza a Furio Gubetti per questo suo sforzo di ridiscussione della legge attuale. A mio avviso è importante soprattutto lo sforzo garantista per eliminare l'attuale impianto paternalistico del TSO Oggi infatti, per il mancato riferimento al concetto medico di disturbo mentale ("le alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti trattamenti terapeutici)" e al criterio di "previsione della pericolosità" viene adottato un ragionamento tautologico, che esalta la discrezionalità dell' atto medico in un ambito dove vengono limitate alcune libertà personali (Di Fiorino et al. 1997, Di Fiorino 2001). Negli altri paesi occidentali, a partire dagli anni 60, i provvedimenti legislativi e giudiziari hanno limitato invece i poteri del medico nell'imporre il ricovero obbligatorio (Chodoff, 1984, Appelbaum, 1997),  anche in presenza di precise limitazioni normative. La discrezionalità dello psichiatra in Italia è del tutto controtendenza, ed è foriera tra l'altro di  possibili pesanti implicazioni riguardanti la responsabilità professionale (Di Fiorino, 2001). E' inutile nascondere che la preoccupazione, verbalizzata più volte nel gruppo di lavoro, riunitosi al Senato, di contribuire ad alimentare scontri ideologici, ha impedito che nel disegno di legge siano previsti, per giustificare il TSO, dei comportamenti ostensibili. Attualmente nel testo, che il primo firmatario proporrà come autoemendamento in Commissione, ci si limita a introdurre il concetto di rischio.

Il lavoro del gruppo nella giornata del 19 Aprile ha prodotto comunque un notevole cambiamento al disegno di legge eliminando la dizione stessa di Commissione per la Tutela della Salute Mentale (CTSM). Invece di una serie di membri di una commissione apparsa pletorica, e difficile da riunire qualora fosse stata ritenuta un "collegio perfetto", si è affermata la figura del giudice (monocratico), che si avvale di consulenti. Viene così sancito che una limitazione delle libertà deve essere ordinata o convalidata dal giudice. Del resto già nell'incontro precedente, in Marzo, dopo un'ampia e accesa discussione era stata abbandonata l'idea di un contratto, in cui il paziente ospedalizzato avrebbe finito per rinunciare a diritti indisponibili. Gli altri punti cartterizzanti il disegno di legge sono offerti dalla possibilità di una via privilegiata per la nomina di un tutore, e la figura dell'affidatario  per la dimissione in affidamento. Se vediamo un altro punto significativo della legge di riforma, gli spazi per la psichiatria, il sen Gubetti ha voluto evitare ogni dichiarazione di "cornice" che potesse sembrare limitativa dell'autonomia regionale. Mi riferisco al diritto dei cittadini di pretendere che siano garantiti in maniera uniforme, all'interno di una rete di servizi, tutti i trattamenti ritenuti adeguati dalla comunità scientifica. Come sappiamo recentemente alcuni consigli regionali hanno dedicato tempo ad iniziative volte a normare gli interventi terapeutici consentiti in psichiatria. Altro punto sollevato è stata  la definizione degli standards (la legge 180 conteneva all'inizio la limitazione dei 15 letti). Il disegno di legge si guarda bene da entrare in questo ambito di discussione. Ha affermato il sen. Gubetti che "E' un tributo che paghiamo ad un giusto principio, quello dell'autonomia regionale". Sono d'accordo con lui in linea di principio, ma mi chiedo se dopo una stagione "straordinaria", in cui l'utopia antipsichiatrica ha trasformato l' Italia in una grande Geel, non sia giunta l'ora di permettere a persone affette da disturbi mentali (come la depressione) di essere convenientemente curate in normali reparti degli ospedali civili.

Bibliografia.

Appelbaum, P.S.: Almost a revolution: an international perspective on involuntary commitment. J. of the Academy of Psychiatry and Law, 25, 135-148, 1997.

Chodoff, P: Involuntary hospitalization of the mentally ill as a moral issue. Am. J. Psychiatry. 141, 384-389,  1984.

Di Fiorino M., Betti M.: Cenni sulla legislazione psichiatrica. In Betti M., Di Fiorino M.: Psichiatria e Igiene Mentale. Ruolo e funzioni dell'infermiere. Mc. Graw-Hill: Milano, 1997.

Di Fiorino M.,  Dasho T.: I profili della responsabilità professionale: in Di Fiorino M. (a cura di): "Pericoloso a sé e agli altri". Violenza, suicidio e disturbi mentali. Psichiatria e territorio, Forte dei Marmi, 2001

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