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ART.11 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

1. Il  Nucleo per la Formazionee l'Aggiornamento è coordinato da un dirigente dell'area sanitaria, tecnica o della dirigenza medica che, promuove ed attiva, in stretto collegamento con il referente o il Responsabile delle singole UU.OO.S.M., tutte le iniziative affinché il DSM, diventi occasione di formazione permanente per tutti gli operatori. 

2. L'attività di formazione può realizzarsi in vario modo:

a) attivando convenzioni con le Scuole di Specializzazione in Psichiatria delle Facoltà di Medicina; 

b) attivando convenzioni con Istituti Universitari di Psicologia; 

c) promuovendo la partecipazione, per le varie figure di operatori, a convegni, meeting e workshop interni o esterni  al territorio della ASL;

d) attivando occasioni di insegnamento in corsi per scuole, agenzie sociali territoriali,  scuole di specializzazione o corsi per infermieri;

e) attraverso la conoscenza, anche diretta con visite e soggiorni, di altre realtà psichiatriche; 

f) realizzando corsi interni alle varie UU.OO.S.M. per le varie figure professionali, nonché convegni, meeting e workshop; 

3. Le attività elencate sono solo esemplificative e non esaustive delle complesse funzioni di formazione ed aggiornamento. 

4. Almeno il 10% del tempo di lavoro di ogni operatore, deve essere dedicato alle attività di formazione continua o di supervisione e di aggiornamento. Questo tempo può essere impiegato sia all'interno che all'esterno del servizio, con specifici programmi e protocolli scritti, approvati in via preventiva e sottopostia verifica periodica. 

5. Il Nucleo per la formazione e l'aggiornamento curerà la redazione, entro il 30 novembre di ogni anno, in collaborazione con i responsabili delle UU.OO.S.M., sentite le varie istanze di tute le categorie degli operatori, del programma di aggiornamento e formazione per l'anno successivo.

6. Il programma annuale di Formazione ed Aggiornamento, approvato dal Coordinatore ed adottato dal DSM, sarà sottoposto alla Direzione dell'ASL per l'apposito finanziamento. 

7. Il Nucleo per la formazione ne curerà l'attuazione redigendo, annualmente,  un'apposita relazione consuntiva dell'attività svolta.


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