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LEGGE18 febbraio 1989 n. 56

Ordinamento della professionedi psicologo

La Camera deideputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLAREPUBBLICA promulga la seguente legge:

Articolo1. Definizione della professione di psicologo.

    1. La professionedi psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di interventoper la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazionee di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agliorganismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attivitàdi sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Articolo2. Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo.

    1. Per esercitarela professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazionein psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'appositoalbo professionale.
    2. L'esame di Statoè disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsientro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. Sono ammessiall'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguatadocumentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondomodalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione,da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

Articolo3. Esercizio dell'attività psicoterapeutica.

    1. L'esercizio dell'attivitàpsicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale,da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicinae chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali cheprevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivatiai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istitutia tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citatodecreto del Presidente della Repubblica.
    2. Agli psicoterapeutinon medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva dellaprofessione medica.
    3. Previo consensodel paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciprocainformazione (2).

Articolo4. Istituzione dell'albo.

    1. E' istituitol'albo degli psicologi.
    2. Gli iscrittiall'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 delcodice penale.

Articolo5. Istituzione dell'ordine degli psicologi.

    1. Gli iscrittiall'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso è strutturatoa livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano,a livello provinciale.

Articolo6. Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine.

    1. Qualora il numerodegli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e nefacciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverseda quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, puòessere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.
    2. L'istituzioneavviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglionazionale dell'ordine. 3. Al Consiglio dell'ordine della sede istituitaai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilitedalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

Articolo7. Condizioni per l'iscrizione all'albo.

    1. Per essere iscrittiall'albo è necessario: a) essere cittadino italiano o cittadinodi uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamentodi reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate ingiudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero,dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi,di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Articolo8. Modalità di iscrizione all'albo.

    1. Per l'iscrizioneall'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglioregionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestanteil possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonchéle ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessionegovernativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioninegli albi professionali.
    2. I pubblici impiegatidebbono, inoltre, provare, se è loro consentito l'esercizio dellalibera professione.
    3. Ove tale eserciziosia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativamotivazione.

Articolo9. Iscrizione.

    1. Il consiglioregionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 8, esaminale domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.
    2. Il consiglioprovvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo appositoverbale.

Articolo10. Anzianità di iscrizione nell'albo.

    1. L'anzianitàdi iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.
    2. L'iscrizionenell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.
    3. L'albo reca unindice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.
    4. L'albo contieneper ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza,nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativaindicazione.

Articolo11. Cancellazione dall'albo.

    1. Il consiglioregionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblicoministero, pronuncia la cancellazione dall'albo: a) nei casi di rinunciadell'iscritto; b) nei casi di esercizio di libera professione in situazionedi incompatibilità; c) quando sia venuto a mancare uno dei requisitidi cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso ditrasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato datale requisito. 2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopoaver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilitào in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.

Articolo12. Consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

    1. Il consiglioregionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nelcaso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindicimembri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componentidevono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoliseguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione.Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volteconsecutive.
    2. Il consiglioregionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente,il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; b) conferisce eventualiincarichi ai consiglieri, ove fosse necessario; c) provvede alla ordinariae straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliareed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilancipreventivi e dei conti consuntivi; d) cura l'osservanza delle leggi e delledisposizioni concernenti la professione; e) cura la tenuta dell'albo professionale,provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisionealmeno ogni due anni; f) provvede alla trasmissione di copia dell'alboe degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonchéal procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consigliodell'ordine; g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine neglienti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivitàdirette a impedire l'esercizio abusivo della professione; i) adotta i provvedimentidisciplinari ai sensi dell'articolo 27; l) provvede agli adempimenti perla riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigentiin materia di imposte dirette.

Articolo13. Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

    1. Il presidenteha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferiteglidalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.
    2. Egli, inoltre,rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Articolo14. Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

    1. Il consigliodell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni seimesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quandosia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degliiscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato,è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed èsottoscritto da entrambi.

Articolo15. Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provincialedell'ordine.

    1. Le decisionidel consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizionee in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorniall'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene medianteaffissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consigliodell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

Articolo16. Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

    1. Il consiglioregionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propridoveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi,può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiestascritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.
    2. In caso di scioglimentodel consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissariostraordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data delloscioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.
    3. Lo scioglimentodel consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti condecreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giornidal verificarsi dei casi di cui al comma 1.
    4. Il commissarioha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitatodi non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzionidi segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo17. Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provincialedell'ordine ed in materia elettorale.

    1. Le deliberazionidel consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possonoessere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagliinteressati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

Articolo18. Termini per la presentazione dei ricorsi.

    1. I ricorsi dicui all'articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio di trentagiorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazionedegli eletti.
    2. I ricorsi inmateria elettorale non hanno effetto sospensivo.

Articolo19. Decisioni sui ricorsi.

    1. Sui ricorsi avversole deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, iltribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentitiil pubblico ministero e l'interessato.
    2. Contro la sentenzadel tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, conl'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davantial tribunale.

Articolo20. Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

    1. L'elezione delconsiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorniprecedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissatadal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.
    2. Il consigliodell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
    3. Gli iscrittinell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nellasede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consigliostesso.
    4. L'avviso di convocazioneè spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnataa mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della datafissata per la prima convocazione.
    5. L'avviso di convocazione,che è comunicato al Consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazionedel luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazionidi voto in prima e in seconda convocazione.
    6. La seconda convocazioneè fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.
    7. L'elettore vieneammesso a votare previo accertamento della sua identità personale,mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero medianteil riconoscimento da parte di un componente del seggio.
    8. L'elettore ritirala scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente delseggio, il quale la depone nell'urna.
    9. Dell'avvenutavotazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale apponela propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
    10. E' ammessa lavotazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consigliodell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusuradelle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla qualesono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio,e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidentedel seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta,ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione sudi essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.
    11. La votazionesi svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non piùdi tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualoraabbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.
    12. In caso contrario,sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione.In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno unsesto degli aventi diritto.
    13. Il seggio, acura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in unlocale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilitàdell'urna durante le operazioni elettorali.

Articolo21. Composizione del seggio elettorale.

    1. Il presidentedel consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario,prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidentedel seggio, il vice presidente e due scrutatori.
    2. Il segretariodel consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzionidi segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito daun consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
    3. Durante la votazioneè sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Articolo22. Votazione.

    1. Le schede perla prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello,predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordineregionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione dellaconvocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio dellavotazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numerocorrispondente a quello degli aventi diritto al voto.
    2. L'elettore nonpuò votare per un numero di candidati superiore alla metàdi quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
    3. Risultano eletticoloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
    4. I componentieletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti daicandidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevutiseguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metàdei consiglieri si procede a nuove elezioni.

Articolo23. Comunicazioni dell'esito delle elezioni.

    1.Il presidentedel seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionaleo provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvedealla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissionenella sede del consiglio dell'ordine.
    2. I risultati delleelezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine,al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblicadel tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Articolo24. Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche.

    1. Il presidentedel consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giornidalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti delconsiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento.Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età,si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretarioe di un tesoriere.
    2. Di tale elezionesi dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministrodi grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.
    3. Per la validitàdelle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranzadei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti,ne fa le veci il membro più anziano per età.
    4. Le deliberazionivengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota perultimo.
    5. In caso di paritàdi voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevoleall'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi,il voto del presidente.

Articolo25. Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

    1. Il tribunaleo la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorsoche investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine,provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglionazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nominaun commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.

Articolo26. Sanzioni disciplinari.

    1. All'iscrittonell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio dellaprofessione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignitào al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, puòessere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordineuna delle seguenti sanzioni disciplinari: a) avvertimento; b) censura;c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superioread un anno; d) radiazione. 2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizioprofessionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizioprofessionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributidovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggettaa limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidentedel consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrispostole somme dovute.
    3. La radiazioneè pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passatain giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiorea due anni per reato non colposo. 4. Chi è stato radiato può,a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quandoha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.
    5. Avverso le deliberazionidel consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrerea norma dell'articolo 17.

Articolo27. Procedimento disciplinare.

    1. Il consiglioregionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinared'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente perterritorio.
    2. Nessuna sanzionedisciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessatodell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che nonpuò essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordineper essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenzadi un legale.
    3. Le deliberazionisono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore dellaRepubblica competente per territorio.
    4. In caso di irreperibilità,le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione delprovvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine edall'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Articolo28. Consiglio nazionale dell'ordine.

    1. Il Consiglionazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali,provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quellidi cui al precedente articolo 6. Esso dura in carica tre anni.
    2. E' convocatoper la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.
    3. Elegge al suointerno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.
    4. Il presidenteha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferiteglidalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
    5. In caso di impedimentoè sostituito dal vice presidente.
    6. Il Consiglionazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) emana il regolamentointerno, destinato al funzionamento dell'ordine; b) provvede alla ordinariae straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliaree immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilancipreventivi e dei conti consuntivi; c) predispone ed aggiorna il codicedeontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazioneper referendum agli stessi; d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioniconcernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nellecommissioni a livello nazionale, ove sono richiesti; f) esprime pareri,su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sullaqualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minimee massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese,da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concertocon il Ministro della sanità; h) determina i contributi annualida corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per ilrilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari percoprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

Articolo29. Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

    1. Il Ministro digrazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale deglipsicologi.

Articolo30. Equipollenza di titoli.

    1. All'esame diStato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge possono parteciparealtresì i possessori di titoli accademici in psicologia conseguitipresso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto delMinistro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitarionazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale,anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenzacon la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.

Articolo31. Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provincialidell'ordine.

    1. Nella prima applicazionedella presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regioneo di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della leggemedesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'alboprofessionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoliseguenti.
    2. Il commissarioentro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione specialedell'esame di Stato per i titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indicele elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine, attenendosialle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominareun presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario,scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Articolo32. Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge.

    1. L'iscrizioneall'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d)dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessantagiorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31: a) ai professoriordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegninoo abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italianeo in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionalenonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in disciplinepsicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto diruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cuiaccesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia; b)a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzionipubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia,per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superatoun pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materiadi sanatoria; c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamentein maniera continuativa attività di collaborazione o consulenzaattinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private; d)a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologicheottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

Articolo33. Sessione speciale di esame di Stato.

    1. Nella prima applicazionedella legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Statoper titoli alla quale saranno ammessi: a) coloro che ricoprano o abbianoricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologicaper il cui accesso era richiesto il diploma di laurea; b) coloro i qualisiano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possessodi diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguitodopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamentoo di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno dueanni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarieche siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzionesu parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanzascientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titolinon abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguitanelle università italiane, e che documentino altresì di aversvolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professionedi psicologo; c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, cheabbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che formaoggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università,nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuitàtale attività, presso enti o istituti soggett idonei a ricoprireun posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cuiaccesso era richiesto il diploma di laurea.

Articolo34. Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione.

    1. In deroga a quantoprevisto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame diStato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diplomadi specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore dellapresente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almenotriennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresìdi avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggettodella professione di psicologo.

Articolo35. Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica.

    1. In deroga a quantoprevisto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeuticaè consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologio medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati daalmeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità,di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia,documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, deitempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale,documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio dellaprofessione psicoterapeutica (2/cost).
    2. E' compito degliordini stabilire la validità di detta certificazione.
    3. Le disposizionidi cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto annosuccessivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
     
     

Articolo36. Copertura finanziaria.

    1. Agli oneri derivantidall'attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte a carico degliappositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Note

(1) Pubblicata nellaGazz. Uff. 24 febbraio 1989, n. 46, S.O.
(2) Con D.M. 12ottobre 1992 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1992, n. 255), modificato dal D.M.17 marzo 1994 (Gazz. Uff. 22 marzo 1994, n. 67), sono state stabilite lemodalità per la presentazione delle domande di riconoscimento all'eserciziodell'attività psicoterapeutica.
(2/cost) La Cortecostituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 412 (Gazz. Uff. 23 agosto1995, n. 35, Serie speciale) ha dichiarato non fondate le questioni dilegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, sollevate in riferimentoagli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione.

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