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Ultimo aggiornamento 10 maggio 2000


 
Specializzandi
"ANCHE L'ALLIEVO E' RESPONSABILE"
Cassazione: lo specializzando che intervienesul paziente non è esente da colpa

(da ìIl Sole 24 Ore Sanitàî del9-15 maggio 2000, pag. 21)

a cura di Gennaro Esposito

Il medico specializzando risponde pienamentee secondo criteri ordinari di colpa, della salute del paziente affidatoalle sue cure e ha l'obbligo di rifiutare l'investitura di prestazionirispetto alle quali si senta impreparato.

La Corte di Cassazione si è di recente(Sez. IV, sent. n. 2453/1999) occupata del caso di un medico, specializzandoin Chirurgia plastica, il quale aveva partecipato, in qualità disecondo operatore, all'intervento di settoplastica nasale eseguito su ditin paziente, in una casa di cura, dal primario chirurgo nonchésuo docente. L'intervento era stato avviato dal chirurgo docente, che mediantel'uso di una raspa aveva rimosso uno sperone osseo e poi era passato allarimozione di una convessità a esso sovrastante, facendo quindi proseguirequesto intervento allo specializzando. Durante l'esecuzione da parte diquesti della manovra di abrasione, insorgeva però un importantesanguinamento, che induceva il primario a riprendere la conduzione dell'intervento.Nei giorni successivi la paziente era morta e si accertò che ildecesso era conseguenza dell'emorragia secondaria alla lesione dell'arteriacarotide interna e alla lesione del seno cavernoso, cagionate da un impiego- da parte dello studente - non perfettamente controllato della raspa,favorito da una particolare malformazione ossea congenita della paziente.

In primo grado procedendosi per il reatodi omicidio colposo - il pretore di Milano applicò al primario lapena patteggiata tra le parti e assolse lo specializzando. La sentenzaassolutoria fu appellata dal Pm, e la corte d'appello di Milano ritenneconfigurabile la responsabilità dello specializzando. La Cassazioneha confermato la condanna dello specializzando, ritenendo logica la spiegazionefornita dalla corte d'appello circa l'improprietà della, tecnicaoperatoria prescelta e ritenendo coerente l'addebito di colpa ascrittoal giovane medico, che pure non aveva preso parte alla scelta metodologicachirurgica.

Trattandosi, infatti, di una procedurache richiedeva specifica e particolare abilità - osserva la sentenza-, l'imputato, chiamato a proseguire l'intervento, o non era ancora all'altezza,per la scarsa esperienza, di cimentarsi con essa, e allora avrebbe dovutoastenersi dal prestare l'opera di cui veniva richiesto, ovvero, viceversa,aveva maturato l'esperienza necessaria, ma in tal caso avrebbe dovuto procederecon ben maggiore accortezza e cautela di quelle applicate.

Osserva poi la Cassazione che èben vero che la formazione del medico specializzando implica la partecipazioneanche all'attività operatoria per le discipline chirurgiche e chetale attività si svolge sotto le direttive del docente, con autonomiaperciò limitata dallo specializzando. Ma è pur vero che ilconcreto espletamento di attività operatoria da parte dello specializzandocomporta l'assunzione diretta anche da parte sua della posizione di garanzianei confronti del paziente. Da ciò deriva che egli, pur venendoinvestito personalmente dell'attività operatoria per direttiva deldocente, non si esime da responsabilità solo per aver eseguito taledirettiva, rimanendo pur sempre in capo a lui l'onere di farsi carico divalutare la conformità della direttiva stessa all'assolvimento degliobblighi derivanti dalla sua personale posizione di garanzia.

E, conclude la sentenza, ove la direttivadata non si palesi appropriata (in relazione all'assunzione diretta nelcaso concreto dell'attività operatoria, alla complessitàe al rischio della stessa, all'abilità e all'esperienza nchieste,nonché alle cognizioni specialistiche sino ad allora acquisite),lo specializzando non deve prestarle passiva acquiescenza, avendo anzil'obbligo di astenersi dall'operare direttamente: infatti sull'esigenzadidattica e sull'eventuale "metus reverentiaeî rispetto al maestro, nonpuò non fare aggio la primaria esigenza della preservazione dell'integritàfisica della persona.

(Gianfranco ladecola)
 
 


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