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PROGETTO OBIETTIVO DI APPLICAZIONE DEL D.L. 230

(bozza non definitiva)

Commissione governativa Ministero della Sanità e della Giustizia


  1. PREMESSA

  2. LO STATO DI SALUTE NELLE CARCERI

  3. GLI OBIETTIVI DI SALUTE

  4. I MODELLI ORGANIZZATIVI

  5. IL RICOVERO NELLE UNITA' OPERATIVE DI DEGENZA

  6. L'ORGANIZZAZIONE PER IL GOVERNO DELLA SANITA' IN AMBITO PENITENZIARIO

  7. COMPITI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DELLE AZIENDE SANITARIE

  8. LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE



7.1 LO STATO

Il Ministero della sanità esercita le competenze in maniera di programmazione, indirizzo e coordinamento del Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari.

Per le attività previste nel Progetto obiettivo, utilizza le risorse finanziarie trasferite dal bilancio del Ministero della giustizia secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 230 del 1999.

Le risorse sono trasferite annualmente dal Ministero della sanità alle regioni, sulla base di criteri concordati in sede di Conferenza unificata, tenendo conto degli istituti penitenziari presenti in ciascuna regione, della consistenza e della composizione della popolazione detenuta e internata, dei presidi e dei servizi sanitari interni agli istituti penitenziari presenti nella regione, con particolare riferimento ai reparti clinici e chirurgici degli istituti medesimi, agli ospedali psichiatrici giudiziari, ai reparti ospedalieri per detenuti, ai presidi per l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, ai malati di mente e ai malati di AIDS.

Il Ministero della sanità provvede a rendere disponibili, nell'ambito delle risorse destinate all'adeguamento delle strutture di ricovero, apposite risorse per la ristrutturazione dei presidi all'interno degli istituti penitenziari e per l'istituzione di nuovi reparti per detenuti nei presidi e nelle aziende ospedalieri esterni.

A livello nazionale e regionale è assicurata la rilevazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione detenuta e internata, dei rischi, della morbilità e delle cause di morte, mediante l'istituzione di nuove strutture ovvero l'utilizzazione di quelle già esistenti, finalizzato a rendere disponibile al Servizio sanitario nazionale ogni informazione utile alla programmazione e al governo delle attività di prevenzione, di cura e riabilitazione in carcere.

In applicazione dell'articolo 5, comma 3 lettera c) del decreto legislativo n° 230/99, il Ministero della sanità, in collaborazione con quello della giustizia, organizza appositi corsi per la formazione specifica e l'aggiornamento degli operatori sanitari, degli agenti di polizia penitenziaria e dei mediatori culturali che operano in carcere.

Il Ministero della sanità stipula accordi con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica per istituire corsi post-laurea dedicati all'aggiornamento dei medici che operano nei servizi sanitari in carcere.

La relazione sullo stato sanitario del Paese che il Ministero della sanità è tenuto a presentare al Parlamento in base all'articolo 1, comma 10 del decreto legislativo n. 229/99 prevede un apposito capitolo riguardante lo stato di salute negli istituti penitenziari italiani, a norma dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 230/99.

7.2 LE REGIONI

Le regioni esercitano le competenze in ordine alle funzioni di programmazione e di organizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi.

A tale scopo la regione:

  1. approva, entro 60 giorni dall'approvazione del Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, sentito il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria, il Progetto obiettivo regionale. Tale Progetto, indica gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio, i modelli organizzativi da adottare in ciascuno degli istituti penitenziari presenti nella regione, anche di tipo dipartimentale; gli strumenti di supporto alle aziende e il controllo per la verifica della qualità e dell'efficacia delle prestazioni; le procedure e i tempi che le aziende sanitarie locali devono seguire nella predisposizione del piano attuativo locale per la tutela della salute dei detenuti e degli internati;
  2. prevede le risorse finanziarie da assegnare alle aziende sanitarie locali per la costituzione e il funzionamento dei modelli organizzativi per la salute dei detenuti e degli internati e per la realizzazione del piano attuativo locale;
  3. organizza il piano di riordino della rete ospedaliera per il ricovero dei detenuti;
  4. predispone il programma dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale sanitario e dei mediatori culturali, cui possono accedere, sulla base di intese con il provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria, anche gli agenti di polizia penitenziaria;
  5. redige una relazione sullo stato di salute nelle carceri presenti nella regione. La relazione è inviata al Ministero della sanità e all'Amministrazione penitenziaria;
  6. esercita il controllo sull'operato delle aziende sanitarie locali e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi nei confronti del direttore generale in caso di inadempienza nell'attuazione delle misure previste dalle norme di legge;
  7. concorda con il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria le sedi territoriali ove è più opportuno avviare iniziative di custodia attenuata, sia come istituti riservati che come sezioni annesse a grandi strutture penitenziarie.

7.3 I COMPITI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI

In riferimento agli obiettivi di salute indicati nel Progetto obiettivo nazionale e in quello regionale, le aziende sanitarie locali svolgono compiti di gestione e di controllo dei servizi sanitari che operano negli istituti penitenziari.

Il direttore generale risponde della eventuale mancata applicazione e degli eventuali ritardi nell'attuazione delle misure previste nei suddetti progetti obiettivo.

A tale scopo il direttore generale:

  1. predispone, sentito il direttore dell'istituto penitenziario, nell'ambito del piano attuativo locale, specifici progetti di intervento nelle carceri, coinvolgendo il comune o la conferenza dei sindaci nell'esame e nella definizione;
  2. approva i modelli organizzativi individuati nei progetti obiettivo nazionale e regionale e nomina i responsabili;
  3. formula alla regione, sentito il direttore dell'istituto penitenziario interessato, le proposte di riordino delle strutture sanitarie interne ed esterne al carcere, ai fini della predisposizione del piano di riordino dei presidi sanitari e del loro ammodernamento strutturale e tecnologico;
  4. attua le intese con la direzione degli istituti penitenziari;
  5. assicura che le risorse finanziarie assegnate dalla regione siano correttamente ed esclusivamente impiegate per l'assistenza sanitaria in ambito penitenziario;
  6. approva la carta dei servizi per i detenuti e gli internati, previa consultazione con le loro rappresentanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 230 del 1999.


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