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PROGETTO OBIETTIVO DI APPLICAZIONE DEL D.L. 230

(bozza non definitiva)

Commissione governativa Ministero della Sanità e della Giustizia


  1. PREMESSA

  2. LO STATO DI SALUTE NELLE CARCERI

  3. GLI OBIETTIVI DI SALUTE

  4. I MODELLI ORGANIZZATIVI

  5. IL RICOVERO NELLE UNITA' OPERATIVE DI DEGENZA

  6. L'ORGANIZZAZIONE PER IL GOVERNO DELLA SANITA' IN AMBITO PENITENZIARIO

  7. COMPITI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DELLE AZIENDE SANITARIE

  8. LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE


Il ricovero in una unità operativa di degenza esterna al carcere è previsto per la cura degli stati acuti di malattia dei soggetti detenuti.

Le ragioni della sicurezza dell'Amministrazione penitenziaria evidenziano l'esigenza di limitare il ricorso al ricovero esterno ai soli casi necessari e l'impegno a qualificare in misura sempre maggiore la rete dei servizi diagnostici e terapeutici e dei presidi all'interno degli istituti penitenziari.

La regione, sentito il provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria, secondo quanto previsto dall'art. 8 quater del decreto legislativo n. 502 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce i requisiti per l'accreditamento delle strutture e dei presidi di ricovero interni al carcere, a partire dagli esistenti reparti clinici e chirurgici dell'Amministrazione penitenziaria (cosiddetti Centri diagnostici e terapeutici). In ogni caso, mai le ragioni della sicurezza possono mettere a rischio la salute e la vita dei detenuti.

Anche in riferimento alle particolari responsabilità e ai gravosi impegni di traduzione, di trasferimento e di piantonamento che il ricovero esterno richiede all'Amministrazione penitenziaria il ricovero ospedaliero, fatte salve le competenze dell'Autorità giudiziaria e della suddetta Amministrazione, deve essere motivato e coordinato dal Servizio sanitario nazionale.

Nell'immediato, per il ricovero all'esterno del carcere va utilizzata la rete dei presidi ospedalieri o delle aziende ospedaliere esterni; a medio termine, ci si avvarrà anche di "sezioni ospedaliere specifiche" ricavate negli ospedali.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuati i presidi ospedalieri o le aziende ospedaliere nei quali istituire appositi reparti riservati ai detenuti che abbisognano di cure in ambito ospedaliero.

Del pari alle strutture sanitarie, il Ministero della sanità censisce e verifica le strutture a custodia attenuata, programmando, d'intesa con il Ministero della giustizia, l'attivazione di almeno una struttura in ogni regione.



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