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ENTRATA IN VIGORE DELLA SANATORIA

Detto provvedimento che all'art. i comma2 e 3 stabilisce la riapertura dei termini fissati dall'art. 35 della legge56/89, entra in vigore il 3 febbraio 1999.
Per i 180 giorni successivi a detta dataovvero fino al 2 agosto 1999, gli interessati devono presentare all'Ordineprovinciale di appartenenza l'istanza di riconoscimento dell'attivitàpsicoterapeutìca sulla base dei criteri già fissati dall'art.35 citato e come modificato dall'art. i c. 2 e 3 della legge n. 4/99.
 

INTERESSATI  ALLA SANATORIA

Al fine di ottenere il riconoscimento dell'attivitàpsicoterapeutica dall'Ordine di appartenenza l'interessato - laureato entrol'ultima sessione di laurea ordinaria o straordinaria dell'anno accademico1992/1993 - dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità,di avere acquisita la specifica formazione professionale in psicoterapia,documentando il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, deitempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale,documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio dellaprofessione psicoterapeutica".

Al fine di consentire agli Ordini una valutazionequanto più possibile omogenea, sia della validità dei curriculapresentati che della idoneità del richiedente à svolgereattività psicoterapeutica, si riportano i principi indicati nelparere, specificamente richiesto dalla Federazione ed espresso dal ConsiglioSuperiore di Sanità.
Il citato parere, che individua criteridi sicuro fondamento scientifico onde garantire criteri omogenei ai finidella valutazione degli Ordini, precisa che "si individuano i seguenticontenuti che dovrebbero essere tenuti in particolare considerazione premettendoche comunque sembra necessario che sia stato seguito un periodo di formazionedi almeno quattro anni:
 

1) idonea formazione con trainingpersonale coerente con gli indirizzi differenziati delle scuole;

2) documentazione dell'acquisizione, siaattraverso il piano di studi del corso di laurea, sia attraverso corsiformativi post-laurea di fondamenti teorici ed epistemologici di psicoterapia,di psicopatologia generale e speciale, di semeistica e diagnostica psicologiae psicopatologia differenziale;

3) acquisizione della competenza specificanella teoria della tecnica e nelle tecniche psicoterapiche specifiche attraversoattestazioni di corsi di formazione relativi all'ambito specifico ovveroattestati di supervisione e/o documentazione specifica (pubblicazioni,relazioni, comunicazioni a congressi) comprovanti la corretta applicazionedelle metodiche psicoterapiche, la documentazione dei risultati ottenuti,la validazione da parte di istituzioni scientifiche riconosciute a livellonazionale e internazionale della professionalità del candidato.


Per quanto poi concerne gli operatoriche operano attualmente nei servizi pubblici si precisa che la formazionedi cui sopra può essere stata acquisita anche nel contesto del lavorodell'équipe assistenziale effettivamente documentato.

Con riferimento alla documentazione dellacontinuità e preminenza dello svolgimento dell'esercizio della professionepsicoterapeutica si ritiene che per il settore privato essa possa avvenireattraverso produzione delle dichiarazioni annuali IVA ovvero del repertoriodei pazienti o copia del bollettario dei clienti.

Per gli operatori dei servizi pubblicila documentazione potrà scaturire dalle flinzioni psicoterapeuticheindicate fra i compiti istituzionali del dipendente, quali possono derivaredalle certi ficazioni dei capi servizio, ovvero dai seguenti elementi:
- indicazione esplicita delle funzionipsicoterapeutiche fra i compiti istituzionali in precedenti documenti cherisultino vincolanti per l'attività successiva del dipendente oconvenzionato (mansionari, ordini di servizi, programma di attività,motivazioni della deliberazione di copertura del posto o del convenzionamentoe similari);
 
 

SCADENZA TERMINI

Il termine previsto per la sanatoria scadràil 2 agosto 1999, ovvero 180 giorni dopo l'entrata in vigore dellalegge.
Successivamente a tale data le istanzedi riconoscimento non potranno essere accettate.
 
 

NORMATIVA A REGIME

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 56/89"L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinatoa una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimentodella laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi dispecializzazione almeno quadriennali: che prevedano adeguata formazionee addrestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del DPR 10 marzo 1982,n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istitutia tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decretodel Presidente della Repubblica".

A tal fine si richiama l'attenzione, sullenostre precedenti circolari e più precisamente sulle comunicazionin. 90 del 29/07/97 e n. 31 del 13/03/98 relative ai corsi di specializzazioneuniversitari (psichiatria, neuropsìchiatria infantile, psicologiaclinica, psicologia del ciclo della vita e psicologia della salute) e sullacomunicazione n. 131 del 4/10/98 che riporta l'elenco degli istituti privatiabilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia con decretodi riconoscimento del MURST (AIl.ti).
 
 

LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀPSICOTERAPEUTICA 

Dal 3 agosto 1999 l'attività psicoterapeuticapotrà essere esercitata da:
 

1) laureati in medicina e chirurgiain possesso del diploma di specializzazione universitaria in psichiatria,neuropsichiatria infantile, psicologia clinica, psicologia del ciclo dellavita e psicologia della salute;

2) laureati in medicina e chirurgiain possesso del diploma conseguito presso istituti privati riconosciutiidonei ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia condecreto del MURST;

3) laureati in medicina e chirurgiain possesso del riconoscimento da parte dell'Ordine di esercizio dell'attivitàpsicoterapeutica ai sensi dell'art. 35 della legge n. 56/89;
 

ELENCO PSICOTERAPEUTI

Per fini di interesse generale e allo scopodi combattere l'abusivismo, si suggerisce agli Ordini che non avesserogià provveduto in tal senso, di istituire in allegato all'albo unelenco in cui riportare i nominativi dei soggetti in possesso dei requisitiche, come sopra detto, legittimano all'esercizio della psicoterapia.
 
 

ADEMPIMENTI DEGLI ORDINI

Riguardo agli adempimenti connessi allasanatoria ex art. 35 legge 56/89 e art. 1 legge 4/99 si suggerisce agliOrdini ai fini di una valutazione nel merito in ordine alla validitàdelle certificazioni e dei curricula formativi presentati, che venga costituitapresso ogni Ordine provinciale un'apposita commissione presieduta dal Presidentedell'Ordine, o da un suo delegato, alla quale dovranno essere chiamatia far parte anche medici psichiatri e/o psicoterapeuti.

La Commissione fornirà le lineeguida al Consiglio direttivo dell'Ordine per una valutazione obiettivasulla idoneità e la validità o meno delle certificazionivia via che vengono presentate.

La richiesta di riconoscimento dovràessere presentata in carta legale, mentre la documentazione relativa alcurriculum richiesto potrà essere presentata in carta libera.

Alleghiamo il relativo schema di domanda per ottenere il riconoscimento della legittimazioneall'attività psicoterapeutica


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