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Presidente Scotti:

- Dobbiamo innanzitutto precisare che il Presidente Ciardi é il Presidente Vicario del Tribunale di Roma, cioé sostanzialmente il numero due, e presiede la Sezione che si interessa della stampa, oltre a presiedere una Sezione ordinaria; il Presidente Ciardi é autore della sentenza di cui vogliamo discutere.

Presidente Ciardi:

-In effetti, da almeno dieci anni a questa parte il Presidente della sezione della stampa é sempre stato un Presidente Vicario, data la delicatezza di questo settore. La responsabilità della Sezione Stampa risale dunque direttamente alla Presidenza del Tribunale , essa infatti svolgendo un'attività non giurisdizionale ma di carattere amministrativo, come tutte le attività a carattere amministrativo, anche quelle più routinarie ma comunque di gravissima responsabilità, risale direttamente alla Presidenza del Tribunale; nel caso della Sezione della stampa si tratta però di una responsabilità del tutto particolare: ammettere o escludere la registrazione di un periodico, di uno stampato, di un giornale ha una grande risonanza. A titolo di esempio le dico che da un paio d'anni a questa parte abbiamo avuto difficoltà di ogni genere, poiché con l'appropriazione, non voglio dire se legittima o non legittima, di alcune testate famose (Avanti, Borghese, Momento) si sono verificate delle vere gazzarre tra chi ritiene di aver diritto alla pubblicazione sotto quella testata e chi ritiene la testata decaduta; siamo stati noi che, in assenza di qualsiasi criterio legislativo chiaro, ci siamo trovati a dover interpretare in vario modo e con grandi difficoltà anche in sede politica (basti pensare al caso dell'Avanti).

Scotti:

-Piccola parentesi: non solo la cosa attiene all'art.21 della nostra Costituzione che riguarda la libertà di manifestazione del proprio pensiero, di critica, di valutazione etc., che é una delle norme fondamentali, e quindi questo già dà la dimensione enorme e la delicatezza dell'argomento trattato in questa sede, ma poi ci sono tutti gli effetti, le ricadute di cui parlava il Presidente Ciardi che riguardano la titolarità della testata, la sua utilizzabilità, i limiti di tale utilizzabilità, che sono tutti effetti consequenziali, a volte di natura patrimoniale, a volte di natura politica o politico istituzionale o anche di carattere storico, di memoria storica.Innanzitutto comunque si tratta dell'attuazione dell'art. 21 della Costituzione, che é una norma cardine , una norma pilastro.

Ciardi:

-Per venire al provvedimento di cui stavamo parlando, é un provvedimento che é stato emesso nel novembre 1997, con il quale é stata ammessa la registrazione di un periodico telematico plurisettimanale, "Interlex", richiesta da un privato, un tal dr. Mario Cammarrata. Era la prima volta che veniva richiesta esplicitamente la registrazione di un periodico telematico.

Albertina Seta:

-Nella sentenza si fa riferimento ad alcuni precedenti, può spiegarci meglio di che si tratta?

Ciardi:

-Ecco, per spiegarle, questa sentenza é il primo provvedimento in assoluto che ha dato luogo ad una registrazione. Il mio provvedimento ha le sue basi in due provvedimenti di ordine diverso che ci hanno dato modo di autorizzare la registrazione, si tratta ripettivamente di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione che risale al 1987/88 e di un provvedimento emesso dal Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere professioni.

Scotti:

-Il provvedimento rappresenta l'aspetto conclusivo: ammettere alla registrazione, cosa che né la Corte di Cassazione poteva fare, poiché si occupa dei principi generali, e neanche il Ministero poteva fare; bisognava però tracciare una linea di continuità per poter arrivare al provvedimento che é quello che maggiormente interessa.

A.Seta:

-Pres. Ciardi, può illustrarci questo cammino?

Ciardi:

-I precedenti riguardavano aspetti generali del problema . Per esempio, la sentenza della Corte di Cassazione, che cito qui, parla di edicolanti, quindi non tratta la specifica materia internet, dà però una definizione di "periodico" che ammatte che esso sia prodotto "con mezzi diversi dalla carta stampata"

Scotti:

-Permetti un momento; parecchie volte, poiché c'é una diacronicità tra leggi e vicende, l'opera della giurisprudenza, in questo caso della Cassazione ma soprattutto sua, é quella di adattare le fattispecie che non sono comprese; per esempio in questo caso tutta la legislazione sulla stampa era già fatta prima che ci fosse internet; quest'opera di adattamento consiste nel fatto che la legge viene interpretata in modo che sia valida anche per vicende che solo una tecnologia successiva ha consentito.

Ciardi:

-Quello che dice Scotti é tanto vero che ispira praticamente tutto il nostro ordinamento. Il nostro ordinamento, a differenza di quello anglosassone che ha bisogno di un fatto, di uno specifico precedente al quale potersi richiamare, si presenta come una ragnatela fatta di leggi astratte nella quale le singole fattispecie si possono inserire. Lo sforzo dell'interprete, il lavoro del giudice in generale é vedere se é possibile ricondurre una determinata fattispecie, anche sopravvenuta come nel caso di internet, a queste leggi astratte.

Scotti:

-Permettimi un'altro inciso, per venire ai tempi recenti ed a problemi più generali; una delle querelle che attraversano il mondo politico anche in questi giorni é se il giudice debba essere , come diceva Montesquieu, "bocca della legge" oppure debba avere una funzione ricostruttiva e quindi evolutiva, il che significa una caratura diversa del peso istituzionale della magistratura; in altri termini se debba limitarsi a dire:-La legge dice questo, lo dice fin dal 1850 e basta- o se debba partecipare più costruttivamente all'interpretazione della legge ed al suo adattamento. C'é tutta la grossa polemica che attraversa oggi la magistratura ed il mondo politico: questo é un pezzo delle cose, come vede si allarga la problematica.

Ciardi:

-In definitiva, abbiamo fatto leva su quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione, ormai 10 anni fa, nella quale si diceva che non ci si deve attaccare alla lettera della legge. La legge sulla stampa infatti dice, all'art.1"...sono considerate stampa o stampati ai fini di questa legge tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisiochimici in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione." Un'attenta interpretazione letterale ci avrebbe portato a vedere se internet é da considerare riproduzione "tipografica", "meccanica" o "fisiochimica", noi abbiamo tagliato la testa al toro con la sentenza della Cassazione che aveva aperto la strada. Si é trattato di una grossa breccia, anche se va detto che abbiamo avuto in un certo senso il coraggio di affrontare la questione ex novo poiché la Cassazione non aveva poi detto nulla di specifico, né lo poteva dire perché non se ne poteva mai occupare.

Scotti:

-La Cassazione é giudice di diritto e non del fatto. E quindi la Cassazione dà i principi astratti, spetta poi ai giudici di merito realizzare le sentenze in merito al caso specifico.


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