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Regolamento Regione Puglia

"Requisiti minimi strutturali e organizzativi delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private

Delibera di Giunta n. 4457 del 22-7-1997"

Deliberazione del Consiglio Regionale, 16-12-1997 n. 244

 

 

Il Consiglio regionale ha approvato il seguente regolamento:

Art. 1

Norme generali

1. Le attività riabilitative e risocializzanti coordinate dal Dipartimento di salute mentale (DSM) sono volte al recupero funzionale e sociale del paziente psichiatrico, con l'obiettivo finale del reinserimento sociale e lavorativo e, comunque, del raggiungimento del massimo livello di autosufficienza personale, sociale e/o lavorativa acquisibile.

2. Le attivita' riabilitative e di socializzazione residenziali e semiresidenziali e a ciclo diurno sono effettuate esclusivamente nelle strutture di cui al presente regolamento e nel rispetto dei relativi standard.

3. L'attivazione di dette strutture deve avvenire in maniera omogenea sull'intero territorio regionale e deve garantire risposte complete e tipologicamente diversificate ai bisogni psichiatrici dell `utenza, di provenienza sia manicomiale che territoriale.

4. Nell'ambito della programmazione regionale, i Direttori generali delle ASL individuano il fabbisogno di strutture nel proprio territorio, su proposta del DSM.

5. Oltre che direttamente dal DSM, le strutture riabilitative possono essere attivate, nel rispetto del presente regolamento, dal privato sociale o imprenditoriale e dalle associazioni delle famiglie, previo parere motivato dal Coordinatore del DSM.

6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina la retta giornaliera per tipologia di struttura.

7. Gli utenti ospiti delle strutture residenziali sono tenuti a corrispondere una partecipazione alla spesa secondo modalita' e livelli determinati dalla Giunta regionale.

8. Tutte le strutture riabilitative assicurano la copertura di un numero di ore di assistenza medico-psichiatrica e psicologica, diversificato a seconda della loro tipologia, per la realizzazione dei progetti terapeutico-riabilitativi. Il privato sociale o imprenditoriale e le associazioni di famiglie, per le strutture da loro attivate, forniranno l'assistenza medico-psichiatrica e psicologica avvalendosi di proprie figure professionali.

9. Il DSM svolge funzioni di programmazione, di controllo e verifica di qualita' riguardo alle strutture attivate dal privato sociale o imprenditoriale e dalle associazioni delle famiglie. L'accoglimento dei pazienti in tali strutture potra' avvenire solo su indicazioni dell'équipe curante del Dipartimento.

10. Gli interventi di urgenza psichiatrica sono regolati secondo le modalita' determinate dalle ASL competenti per territorio.

11. Alle esigenze previste dai commi 8, 9 e 10 le ASL provvedono anche mediante assunzioni a tempo determinato su posti resisi vacanti nelle determinazioni della pianta organica, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

12. La responsabilita' sanitaria della struttura e' del DSM se la stessa e' attivata dal servizio pubblico, di un sanitario con la specializzazione in psichiatria se trattasi di struttura accreditata.

13.Ogni utente accede alla struttura dopo la stesura di un progetto terapeutico riabilitativo elaborato e definito, in caso di struttura data in gestione, sotto la responsabilita' del DSM, in collaborazione tra ente gestore, DSM e utente. Tale progetto deve contenere con chiarezza tutti gli elementi necessari a valutare gli obiettivi da raggiungere, le tappe di tali realizzazioni, le professionalita' da coinvolgere, i tempi necessari e i risultati attesi. Lo stesso progetto viene aggiornato almeno annualmente, secondo i risultati, esplicitamente indicati, conseguiti nell'anno precedente.

14. Le dimissioni dell'utente, dopo il completamento del progetto terapeutico riabilitativo o per l'impossibilita' della sua realizzazione, avvengono attraverso la stesura di una relazione finale da parte del DSM, sentito l'Ente gestore nei casi di struttura data in gestione.

15. Le strutture riabilitative devono essere allocate nell'abitato cittadino e devono favorire e promuovere l'integrazione con la comunità circostante.

16. E', in ogni caso, vietato l'accorpamento di piu' strutture che ospitano, in forma residenziale, pazienti psichiatrici, al fine di evitare la proposizione di modelli istituzionalizzanti.

17. Presso la direzione del DSM e' attivato un registro pubblico dei posti disponibili nelle strutture residenziali e semiresidenziali di competenza dello stesso. Tale registro deve essere aggiornato in tempo reale.

18. La normativa statale concernente l'accreditamento delle strutture sanitarie, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 502, produrra', se necessario, modifiche e integrazioni al presente regolamento.

 

Art. 2

Comunita' riabilitativa a media intensita' assistenziale psichiatrica

1. La comunita' riabilitativa a media intensita' assistenziale psichiatrica, con 24 ore di assistenza, accoglie utenti con basso-medio grado di autonomia individuale nelle attività di base della vita quotidiana, oltre che della vita relazionale.

N. UTENTI PREVISTI min. 12 max 20

ORGANICO

· operatore professionale coordinatore o assistente sociale coordinatore:

· operatori professionali collaboratori (educ. prof.le, infermiere prof.le, terapista della riabilitazione) e assistenti sociali collaboratori, educatori (a esaurimento):

· operatori tecnici addetti all'assistenza (OTA):

n. 1

min. 6 max 10 unita' (ogni 2 utenti oltre i 12 si aggiunge i operatore di 1a categoria)

min. 4 max 6 unita' (ogni 4 utenti oltre i 12 si aggiunge i operatore)

NUMERO ORE SETTIMANALI DI ATTIVITA' MEDICO-PSICHIATRICA:

min. 9

NUMERO ORE SETTIMANALI DI ATTIVITA' PSICOLOGICA:

min. 9

2 La struttura deve avere i seguenti requisiti:

a) gli appartamenti devono essere localizzati ai piani piu' bassi per una facile accessibilita';

b) per quanto concerne la zona notte, ogni camera non deve avere piu' di tre posti-letto; inoltre, n. 1 camera da letto e' utilizzata dal personale in servizio; la superficie minima delle camere deve essere non inferiore a 6 mq./p.l. per camera a piu' letti e 9 mq. per camere singole;

c) la qualità degli arredi nei servizi deve essere dignitosa e appropriata alle necessita' degli utenti;

d) le camere devono avere illuminazione naturale, adeguato oscuramento aerazione;

e) i servizi igienici per gli utenti non devono essere inferiori a n. 1 ogni 4 utenti; inoltre, n. 1 servizio igienico e' riservato al personale;

f) la zona giorno deve essere provvista almeno di:

1) n. 1 cucina piastrellata sino a 2 metri di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;

2) n. 1 locale pranzo;

3) n. 1 locale per attivita' psico-riabilitative;

4) n. 1 salone attrezzato per ascoltare musica, per leggere, guardare la TV, ecc.

3. La struttura deve essere in regola con le norme in materia di abitabilita' e impiantistica previste per civile abitazione.

4. La temperatura interna invernale deve essere di 20 C° + 1 C°.

 

Art. 3

Comunita' riabilitativa a elevata intensita' assistenziale psichiatrica

1. La comunita' riabilitativa a elevata intensita' assistenziale psichiatrica, con 24 ore di assistenza, accoglie utenti con sufficiente grado di autonomia individuale nelle attivita' di base della vita quotidiana, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

N. UTENTI PREVISTI min. 12 max 16

ORGANICO

· operatore professionale coordinatore o assistente sociale coordinatore:

· operatori professionali collaboratori (educ. prof.le, infermiere prof.le, terapista della riabilitazione) e assistenti sociali collaboratori, educatori (a esaurimento):

· operatori tecnici addetti all'assistenza (OTA):

n. 1

min. 8 max 10 unita' (ogni 2 utenti oltre i 12 si aggiunge i operatore di 1a categoria)

min. 4 max 5 unita' (ogni 4 utenti oltre i 12 si aggiunge i operatore)

NUMERO ORE SETTIMANALI DI ATTIVITA' MEDICO-PSICHIATRICA:

min. 12

NUMERO ORE SETTIMANALI DI ATTIVITA' PSICOLOGICA:

min. 12

2 La struttura deve avere i seguenti requisiti:

a) gli appartamenti devono essere localizzati ai piani piu' bassi per una facile accessibilita';

b) per quanto concerne la zona notte, ogni camera non deve avere piu' di tre posti-letto; inoltre, n. i camera da letto e' utilizzata dal personale in servizio; la superficie minima delle camere deve essere non inferiore a 6 mq./p.l. per camera a piu' letti e 9 mq. per camere singole;

c) la qualita' degli arredi nei servizi deve essere dignitosa e appropriata alle necessita' degli utenti;

d) le camere devono avere illuminazione naturale, adeguato oscuramento aerazione;

e) i servizi igienici per gli utenti non devono essere inferiori a n. 1 ogni 4 utenti; inoltre, n. 1 servizio igienico e' riservato al personale;

f) la zona giorno deve essere provvista almeno di:

1) n. 1 cucina piastrellata sino a 2 metri di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;

2) n. 1 locale pranzo;

3) n. 1 locale per attivita' psico-riabilitative;

4) n. 1 salone attrezzato per ascoltare musica, per leggere, guardare la TV, ecc.

3. La struttura deve essere in regola con le norme in materia di abitabilita' impiantistica previste per civile abitazione

4. La temperatura interna invernale deve essere di 20 C° + 1 C°.

 

Art. 4

Comunità alloggio

1. La comunità alloggio, con 12 ore di assistenza, accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilita' psicosociali sufficientemente acquisite.

N. UTENTI PREVISTI min. 6 max 8

ORGANICO

· operatore professionale coordinatore o assistente sociale coordinatore:

· operatori professionali collaboratori (educ. prof.le, infermiere prof.le, terapista della riabilitazione) e assistenti sociali collaboratori, educatori (a esaurimento):

· operatori tecnici addetti all'assistenza (OTA):

n. 1

n. 2 unita' (per 6 utenti)

n. 3 unita' (per 7-8 utenti)

n. 1

2. La struttura deve avere i seguenti requisiti:

a) n. 2 servizi igienici per gli utenti;

b) n. 1 servizio igienico per il personale in servizio;

c) 9 mq per un utente per camera da letto adeguatamente arredata;

d) 12 mq per un massimo di n. 2 utenti per camera da letto adeguatamente arredata;

e) n. 1 cucina piastrellata sino a 2 metri di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti ed eventualmente per la loro somministrazione;

f) n. 1 salone attrezzato per ascoltare musica, per leggere, guardare la TV, ecc. ed eventualmente, qualora la cucina non fosse sufficientemente spaziosa, da adibire a zona pranzo.

3. La struttura deve essere in regola con le norme in materia di abitabilita' e impiantistica previste per civile abitazione.

4. La temperatura interna invernale deve essere di 20 C° + 1 C°.

Art. 5

Gruppo appartamento

1. Il Gruppo appartamento, con 2 ore di assistenza, accoglie utenti gia' autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

N. UTENTI PREVISTI max. 4 per appartamento

ORGANICO

n. 2 unita' lavorative, di cui:

· n. 1 operatore professionale collaboratore (educatore. prof.le, infermiere prof.le, terapista della riabilitazione) o assistente sociale collaboratore, educatore (a esaurimento):

· n. 1 operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA):

Questo personale e' previsto per moduli di n. 3 gruppi appartamento.

Art. 6

Centro diurno

1. Il Centro diurno e' una struttura non residenziale aperta per almeno otto ore al giorno per sei giorni settimanali, con funzioni terapeutico-riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

2. Il Centro diurno puo' essere utilizzato da soggetti di provenienza sia manicomiale sia territoriale la cui sofferenza psichica e' riferibile a cause diverse e iscrivibile in quadri psicopatologici molto differenziati.

3. Nel Centro si attueranno percorsi riabilitativi miranti alla autonomizzazione e risocializzazione degli utenti attraverso programmi occupazionali volti all'apprendimento di specifiche competenze utilizzabili in senso lavorativo e programmi di animazione sociale.

4. Oltre alle attivita' interne alla struttura, gli operatori promuoveranno incontri di sostegno alle famiglie e di collegamento con il territorio.

5. Si rassicura il servizio di accompagnamento e trasporto e/o il servizio mensa, su esplicita richiesta del DSM.

N. UTENTI PREVISTI max. 4 per appartamento

ORGANICO

· n. 7 unita' lavorative, di cui:

· n. 1 operatore professionale coordinatore o assistente sociale coordinatore

· n. 4 operatori prof.li collaboratori (educatore. prof.le, infermiere prof.le, tecnico della riabilitazione) e assistenti sociali collaboratori, educatori (a esaurimento):

· n. 2 operatori tecnici addetti all'assistenza (OTA):

6. Nel Centro diurno, inoltre, e' assicurata la collaborazione di esperti (artigiani, maestri d'arte ecc.) per la conduzione di attivita' specifiche.

7. In caso di attivazione servizio trasporto utenti e/o servizio mensa si prevede il ricorso a cooperative integrate.

8. La struttura deve essere collocata nell'abitato cittadino, al fine di facilitare l'integrazione degli utenti con il territorio.

9. La struttura deve, inoltre, rispondere ai seguenti requisiti:

a) la dotazione minima di ambienti e costituita da:

1) locale per attività individuali;

2) locali per attività socio-riabilitative e attività collettive (almeno 2);

3) spazio per attività motoria;

4) n. 2 servizi igienici pazienti;

5) n. i servizio igienico personale;

6) locale relax pazienti;

7) locale pranzo;

8) cucinino:

b) gli ambienti devono essere adeguatamente arredati e attrezzati.

Art. 7

Trattamento economico del personale

1. Gli enti e le associazioni applicano, a seconda della propria specificita', confronti del personale utilizzato nelle strutture il trattamento economico giuridico previsto dai CCNL vigenti per la sanita' pubblica, sanita' privata, cooperative sociali.

2. L'accertata inadempienza di tale norma determina l'immediata decadenza del rapporto Ente/ASL.

Art. 8

Norme transitorie

1. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Enti gestori delle strutture riabilitative psichiatriche gia' avviate devono adeguare le proprie strutture ai requisiti ivi previsti.

2. Nel periodo che intercorre tra l'applicazione del presente regolamento e l'adeguamento ai requisiti da esso previsti, le strutture riabilitative conservano il regime normativo e finanziario vigente.


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