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SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 683 d'iniziativa del senatore Furio GUBETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2001

Norme per la tutela del diritto costituzionale alla salute, alle cure e all'assistenza dei malati di mente

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE ____

ART. 1 . (Principi generali).
1. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di assistenza e di tutela dei malati di mente di età superiore ai quattordici anni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 3. Le regioni e le province autonome adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 2.
1. Le regioni e le provincie autonome prevedono nelle proprie leggi e attuano con i propri piani sanitari una rete integrata di strutture di assistenza psichiatrica che in modo adeguato ed uniforme su tutto il proprio territorio garantiscono: a) l'assistenza psichiatrica ambulatoriale dei malati di mente e l'informazione ed il sostegno psicologico e sociale delle loro famiglie, tramite centri di salute mentale (CSM) o analoghi presìdi sanitari comunque denominati; b) l'assistenza psichiatrica ospedaliera dei malati di mente in fase acuta tramite servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC); c) l'assistenza psichiatrica riabilitativa dei malati di mente in fase subacuta, tramite day hospital, comunità terapeutiche o altri presìdi analoghi, comunque denominati; d)l'assistenza psichiatrica residenziale dei malati di mente in fase cronica, non assistibile a domicilio, tramite comunità protette o strutture analoghe, comunque denominate.

ART. 3. (Modifica dell'articolo 34 e abrogazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
1. L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente: "ART. 34 – (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale) – 1. Gli interventi per accertamenti diagnostici, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali di norma sono volontari. Qualsiasi intervento obbligatorio, comportando una limitazione della libertà, deve essere ordinato o convalidato dalla commissione per la tutela della salute mentale (CTSM). La CTSM è presieduta da un giudice tutelare, ed è composta da un medico specialista in psichiatria, un medico specialista in medicina legale od in psichiatria forense, uno psicologo, un assistente sociale e da un rappresentante dei sindaci dei comuni appartenenti all'area di competenza della CTSM. La CTSM, è competente su tutti gli atti riguardanti l'accertamento sanitario obbligatorio (ASO), anche con procedimento di urgenza, il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), la dimissione in affidamento (DA) di paziente in TSO. La CTSM, ha sede presso la pretura territorialmente competente e si avvale della relativa cancelleria. 2- L'accertamento sanitario obbligatorio (ASO) è attuato nei casi e con le seguenti modalità:
a) qualora una persona, presumibilmente ammalata di mente e bisognosa di cure, non accetti volontariamente i necessari accertamenti diagnostici od i successivi interventi terapeutici, esponendosi al rischio di un aggravamento del proprio stato e a possibili danni, è fatto obbligo ai parenti conviventi di riferire la situazione alla CTSM territorialmente competente. In assenza dell'intervento dei parenti tale compito spetta alle autorità sanitarie o alle autorità di pubblica sicurezza venute a conoscenza del fatto. Se la situazione presenta i caratteri dell'urgenza ed ogni ritardo rischia di comportare un danno per il malato o per altri, le suddette autorità attivano il procedimento di urgenza previsto dal comma 3;
b) il giudice che presiede la CTSM stabilisce, entro sette giorni dal momento in cui è stato informato della situazione, il giorno, l'ora ed il luogo dell'esame del presunto malato da parte della CTSM. Entro lo stesso termine il cancelliere della CTSM notifica, con comunicazione giudiziaria, il provvedimento al presunto malato, informandolo del diritto di farsi assistere nell'esame da un proprio avvocato, da un medico psichiatra e da una persona di fiducia. La comunicazione è inviata in copia anche a chi ha inviato la segnalazione alla CTSM,
c) la CTSM, esaminato, entro quindici giorni dalla emissione dell'ordinanza, il presunto malato, e sentite in udienza, immediatamente successiva, tutte le parti interessate, dispone con provvedimento motivato che il paziente sia sottoposto ad accertamento sanitario obbligatorio (ASO) presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) quando:
1) le condizioni di salute mentale del paziente possono ricevere un sensibile miglioramento dalle prestazioni di cure ovvero risentire di un sensibile peggioramento per la loro mancanza;
2) per effetto della malattia il paziente non è in grado di giudicare il proprio stato e rifiuta di sottoporsi ai necessari accertamenti diagnostici ed interventi terapeutici;
3) per effetto della malattia il paziente sia incapace di badare a sé e di tutelare i propri interessi, oppure sia pericoloso per la salute fisica e psichica, per i beni e per la sicurezza propri o di altri;
d) la durata dell'ASO non può superare i quindici giorni dal momento dell'inizio della sua attuazione in SPDC, salvo il caso di richiesta di continuazione delle terapie in trattamento sanitario obbligatorio, (TSO), come previsto dal comma 4;
e) la CTSM, quando vi sia motivo di ritenere che i normali tempi di esecuzione del procedimento per l'ASO determinino un ritardo indesiderabile che può dar luogo a danni per la salute del paziente od a situazioni di pericolo, può invitare le autorità di pubblica sicurezza e le autorità sanitarie affinchè attivino il procedimento di urgenza previsto dal comma 3;
f) la CTSM può emettere un provvedimento di ASO su richiesta adeguatamente motivata e documentata del primario del SPDC, a conclusione del procedimento di urgenza previsto dal comma 3;
g) la CTSM, contestualmente al provvedimento di ASO, nomina un tutore con il compito di difendere gli interessi ed i beni del paziente, compreso il bene salute, per tutta la durata dei provvedimenti sanitari obbligatori. Il tutore assume nei confronti del paziente maggiorenne tutti i diritti ed i doveri di colui che esercita la patria potestà nei confronti di un minore. Quando il paziente ha una età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, le funzioni di tutore sono svolte da chi esercita la patria potestà. Il primario del SPDC deve informare il tutore ed acquisire il suo consenso su ogni intervento riguardante il paziente, tranne quelli urgenti ed indispensabili per la sicurezza del paziente stesso o del servizio ospedaliero. Il tutore deve informare e consigliare il paziente in merito al ricovero ed al trattamento adottato, e deve, inoltre, assisterlo per eventuali reclami e ricorsi. Il tutore deve visitare il paziente entro ventiquattro ore dalla nomina, e successivamente con frequenza almeno settimanale, ed ha, comunque, il diritto di contattarlo liberamente sia di persona, sia per iscritto o per telefono, nel rispetto dei regolamenti ospedalieri. La CTSM può sostituire il tutore, su richiesta motivata del tutore stesso o del paziente o del primario del SPDC.
3. L'accertamento sanitario obbligatorio, con procedura di urgenza (ASOU) è attuato nei casi e con le seguenti modalità:
a) le Forze di pubblica sicurezza, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali di prevenzione e repressione dei reati, quando vi siano ragionevoli motivi di supporre che una persona soffra di una malattia mentale ed abbia bisogno immediato di cure e controlli, a tutela della sua salute ed incolumità o a tutela di legittimi diritti di terzi, fanno sottoporre a visita medica, nel territorio o in Pronto Soccorso, il presunto ammalato per gli accertamenti terapeutici necessari;
b) il medico, nello svolgimento dei propri compiti di assistenza, quando vi siano ragionevoli motivi di supporre che una persona affetta da malattia mentale che necessiti di immediate cure e le rifiuti per incapacità di giudicare il proprio stato, possa commettere atti che comportino un danno a se stesso od a terzi, può richiedere l'intervento delle Forze di pubblica sicurezza affinchè prevengano possibili reati e provvedano all'accompagnamento del malato al pronto soccorso psichiatrico per gli accertamenti terapeutici necessari;
c) lo psichiatra in servizio presso il SPDC, presa visione della richiesta di ricovero obbligatorio per accertamenti presentata, per iscritto, dal medico che ha precedentemente visitato, nel territorio o in pronto soccorso, richiesta che deve certificare, oltre alle notizie anamnestiche ed alla ipotesi diagnostica, gli specifici motivi che hanno reso impossibile il trattamento extra-ospedaliero od il ricovero volontario del malato, effettuati gli interventi diagnostici e terapeutici immediatamente necessari, provvede, con relazione scritta motivata, a convalidare la richiesta di ricovero obbligatorio con procedura di urgenza presso il SPDC od a dimettere il soggetto, qualora non ravvisi la necessità di un trattamento ospedaliero, oppure, acquisito un consenso valido e presumibilmente stabile da parte del paziente, trasforma il ricovero obbligatorio in un ricovero volontario;
d) il primario responsabile del SPDC, al termine di un periodo di osservazione clinica della durata massima di tre giorni dal momento della convalida dell'ASOU,, invia una relazione scritta alla CTSM, per richiedere la continuazione del ricovero in regime di ASO, oppure per comunicare l'avvenuta dimissione del paziente o la trasformazione del ricovero obbligatorio in volontario. In attesa del provvedimento della commissione sono effettuati tutti gli interventi diagnostici e terapeutici ritenuti indispensabili e non rinviabili nell'interesse del paziente;
e) la CTSM, entro i successivi sette giorni , presa visione della documentazione inviata dal primario del SPDC, effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti opportuni, esaminati gli eventuali esposti fatti dal paziente o da qualsiasi altra persona interessata, convalida gli interventi svolti con procedura di urgenza e, in presenza di una richiesta adeguatamente motivata, dispone con ordinanza la continuazione del ricovero in regime di accertamento sanitario obbligatorio;
f) il primario della SPDC, quando un paziente in ricovero volontario non sia in grado, per effetto della sua malattia, di giudicare il proprio stato e rifiuti i necessari accertamenti diagnostici o interventi terapeutici o chieda di essere dimesso contro il parere dei sanitari, può attivare, con la convalida di un altro medico, un ASOU se vi sia motivo di ritenere che il mancato intervento diagnostico o terapeutico o la dimissione possono causare un serio danno al paziente o a terzi. Immediatamente dopo il primario del SPDC invia una relazione scritta alla CTSM per richiedere la continuazione del ricovero in regime di ASO, ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere d) ed e).
4. Il trattamento sanitario obbligatorio TSO, è attuato nei casi e con le seguenti modalità:
a) il primario del SPDC, al termine di un ASO, può richiedere alla CTSM territorialmente competente di emettere un provvedimento di continuazione delle terapie in regime di TSO quando: 1. il paziente è affetto da una malattia mentale che può ricevere un sensibile miglioramento da una continuazione delle terapie in atto o risentire di un sensibile peggioramento della loro interruzione;
2. il paziente per effetto della sua malattia, non è in grado di giudicare il proprio stato e rifiuta di proseguire le terapie necessario od è improbabile che continui ad assumerle una volta dimesso, oppure, nonostante le terapie in atto, non ha ancora raggiunto uno stato di sufficiente compenso psichico;
3. il paziente, per l'interruzione della terapia o per la sua insufficiente azione rischia di essere, se dimesso, incapace di badare a sé, oppure pericoloso per la salute fisica e psichica, per i beni e per la sicurezza propria o di terzi;
b) la CTSM, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di TSO, presa visione della documentazione clinica inviata dal primario del SPDC, sentito il parere del tutore, effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti opportuni, esaminati gli eventuali esposti fatti dal paziente o da qualsiasi altra persona interessata, quando giudichi la richiesta effettivamente rispondente agli interessi ed ai bisogni del malato, emette il provvedimento di TSO;
c) il primario del SPDC, in attesa delle decisioni della CTSM sul TSO, continua a praticare tutti gli interventi terapeutici necessari nell'interesse del paziente in regime di prolungamento automatico dell'ASO;
d) il TSO ha la durata massima di tre mesi ma, persistendo la situazione di necessità, il primario del SPDC può richiedere alla CTSM, con relazione clinica motivata, una proroga di sei mesi e, successivamente, ulteriori proroghe di un anno.
e) la CTSM, ricevuta la richiesta di proroga, attua la procedura prevista alla lettera b).
5. La dimissione in affidamento (DA) di un paziente in TSO è effettuata nei casi e con le seguenti modalità:
a) il primario del SPDC può disporre, in accordo con il tutore, la DA di un paziente, mantenedo il regime di TSO, quando
1) il paziente ha raggiunto, durante il ricovero, un sufficiente stato di compenso psichico e la sua malattia non trarrebbe ulteriore giovamento da un prolungarsi della ospedalizzazione;
2) è improbabile che il paziente, se dimesso e affidato a se stesso, sia capace di badare a sé o di sottoporsi con regolarità alle cure delle quali ha bisogno o di guardarsi da azioni gravemente irresponsabili o di difendersi da maltrattamenti, abusi, raggiri e tentativi di sfruttamento;
3) il paziente non si oppone ad essere dimesso ed affidato a terzi, permanendo il regime di TSO, e mostra disponibilità ad accettare le regole dell'affidamento;
4) vi sia la persona idonea a svolgere i compiti dell'affidatario ed una collocazione adeguata ai bisogni ed alle necessità di cura del paziente in TSO;
b) la CTSM, ricevuta immediata comunicazione della avvenuta DA da parte del primario del SPDC, presa visione della documentazione inviata, comprendente il parere del tutore, effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti opportuni, esaminati gli esposti fatti dal paziente o da qualsiasi altra persona interessata, convalida, entro sette giorni, la DA e la contestuale nomina, effettuata dal primario del SPDC, dell'affidatario.
c) la nomina di affidatario può essere data a:
1) un familiare;
2) il medico responsabile di un centro di salute mentale (CSM)
3) il medico responsabile di un centro di riabilitazione psichiatrica;
4) il medico responsabile di una comunità protetta;
5) qualsiasi altra persona o nucleo familiare ritenuto idoneo, ad eccezione del tutore, che nel suo ruolo di sostegno del paziente e di difensore dei suoi diritti deve rimanere figura indipendente ed alternativa, in rapporto dialettico con l'affidatario e con il personale curante;
d) l'affidatario ha il compito di assistere, proteggere, consigliare il paziente, di garantire che sia adeguatamente alloggiato, nutrito ed abbigliato, in condizioni igieniche personali ed ambientali corrette, di controllare il suo stato di salute fisica e psichica e la regolare assunzione delle terapie prescritte, riferendone al personale curante, di assicurare la sua presenza alle visite di controllo ed alle attività psicoriabilitative e risocializzanti, di collaborare con il tutore nella gestione delle risorse economiche del paziente;
e) il paziente, al momento della dimissione deve essere a conoscenza dei compiti dell'affidatario ed impegnarsi a non ostacolare il loro regolare svolgimento;
f) il primario del SPDC, verifica il buon andamento del SPDC, verifica il buon andamento della DA e, qualora insorga un sensibile peggioramento delle condizioni psichiche del paziente, con conseguenti gravi anomalie di comportamento o con l'impossibilità di proseguire nelle cure necessario, dispone la revoca della DA, ed il rientro del paziente in SPDC. Se la situazione assume le caratteristiche dell'urgenza ed ogni ritardo rischia di provocare un danno al paziente od a terzi, le autorità sanitarie, con la collaborazione, quando necessaria, delle autorità di pubblica sicurezza, accompagnano subito il paziente al SPDC. Il primario del SPDC, entro tre giorni dal rientro del paziente, provvede ad informare la CTSM che, entro i successivi sette giorni, effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti opportuni, esaminati gli eventuali esposti fatti dal paziente o da qualsiasi altra persona interessata, convalida gli weventuali interventi compiuti con procedura di urgenza e la disposizione di revoca della DA;
g) il primario del SPDC, con disposizione motivata, può sostituire l'affidatario o modificare la collocazione del paziente, in accordo con il tutore e dandone immediata comunicazione alla CTSM che, entro sette giorni, effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti opportuni ed esaminati gli eventuali esposti fatti dal paziente o da qualsiasi altra persona interessata, convalida la disposizione;
h) per tutta la durata della DA rimane invariato l'obbligo per il primario del SPDC, di inviare alla CTSM le richieste motivate di proroga del TSO del paziente entro i termini previsti dal comma 4.
6. La cessazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori è attuata nei casi e con le modalità seguenti:
a) il primario del SPDC può disporre immediatamente la cessazione di un qualsiasi accertamento o trattamento sanitario obbligatorio, quando le condizioni cliniche del paziente consentono di considerarlo guarito o sufficientemente migliorato o quando il paziente dà un consenso valido e mostra affidabilità riguardo alla continuazione delle terapie necessarie in trattamento volontario;
b) il TTSM, ricevuta la comunicazione della cessazione, ne prende atto per quanto di competenza;
c) con la cessazione decadono automaticamente ed immediatamente le nomine del tutore e dell'affidatario ed ogni loro compito.
7. L'opposizione ed i ricorsi relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono attuati con le seguenti modalità:
a) avverso gli atti intrapresi dal primario del SPDC, da altro personale curante, dal tutore, dall'affidatario, il paziente o qualsiasi altra persona interessata può fare opposizione mediante esposto scritto in carta semplice alla CTSM, che deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla ricezione dell'esposto;
b) avverso alle decisioni della CTSM, il paziente, il primario del SPDC, il tutore, l'affidatario o qualsiasi altra persona interessata possono presentare ricorso alla corte d'appello competente per territorio;
c) la presentazione di opposizioni e ricorsi non ha effetto sospensivo sugli atti e le decisioni contestati".
2. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è abrogato.

Rubrica realizzata in collaborazione con

Associazione Laura Saiani Consolati - BRESCIA
http://www.psichiatriabrescia.it

COLLABORAZIONI

Poche sezioni della rivista più del NOTIZIARIO possono trarre vantaggio dalla collaborazione attiva dei lettori di POL.it. Vi invitiamo caldamente a farci pervenire notizie ed informazioni che riteneste utile diffondere o far conoscere agli altri lettori. Carlo Gozio che cura questa rubrica sarà lieto di inserire le notizie che gli farete pervenire via email.

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