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OPG, OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO
di
Franco Scarpa ( Montelupo Fiorentino)

  • Introduzione
  • Strutturazione interna degli OPG
  • Sanitarizzazione degli OPG
  • Problemi
  • Formazione del personale
  • Rapporti con i Servizi Psichiatrici Territoriali
  • Proposte per una Riforma
  • Conclusioni
  • Appendice I ( proposta di legge)
  • Appendice II ( proposta di legge)

  • PROPOSTE PER UNA RIFORMA

    Il crescente interesse accumulatosi, negli ultimi decenni, intorno al sistema psichiatrico giudiziario, per le ragioni storiche e le varie problematiche sociali precedentemente esposte, si è, alfine, tradotto nella promulgazione di due leggi sul tema dell'imputabilità, del trattamento del folle-reo, e, quindi, più in generale, del superamento degli OPG. Esse, sono, secondo il rispettivo ordine di presentazione in parlamento, la: 1) Proposta di legge del deputato, On. Francesco Corleone: Norme in materia di imputabilità e di trattamento penitenziario del malato di mente autore di reato; e la 2) Proposta di legge delle Regioni Emilia Romagna e Toscana: Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), nuova disciplina della imputabilità, del difetto della stessa, della sentenza di assoluzione per tale causa e delle misure conseguenti, della perizia psichiatrica e della ammissibilità della revisione della sentenza di assoluzione.

    La proposta di legge dell'On. Corleone (riportata per intero in Appendice I), si connota per una radicale riforma del concetto di imputabilità, prevedendo, infatti, una totale abolizione della non imputabilità dei soggetti malati di mente ed autori di reato. Secondo l'On. Corleone, come lui stesso afferma nella relazione introduttiva alla presentazione della legge al parlamento, il proscioglimento dal reato conseguente alla non imputabilità per infermità psichica negherebbe al malato di mente di accedere a quei benefici e facilitazioni al reinserimento sociale che possono invece essere usufruiti dai soggetti “sani di mente” condannati a pena detentiva. Con l'applicazione della misura di sicurezza e l'invio, quindi, nell'ospedale psichiatrico giudiziario, sempre secondo le testuali parole dell'On. Corleone, “...la società evita il proprio dovere di punire chi infrange la legge e, in sostituzione di una riabilitazione umana e sociale in un ambito penale, il malato di mente viene punito con la restrizione ed il trattamento di un contesto psichiatrico...”.
    In sintesi, i punti salienti di tale legge sono i seguenti: l'abolizione dell'istituto della non imputabilità (art.1, Appendice I); il riconoscere, di conseguenza, al malato di mente autore di reato la capacità di intendere e di volere, la sua imputabilità e possibilità di essere soggetto alle pene previste dal codice penale per il tipo di reato commesso (art. 1, Appendice I); l'abolizione, quindi, delle misure di sicurezza (artt. 4 e 8, Appendice I); la cura e la tutela della salute del malato di mente dovrebbero essere, quindi, assicurate nel carcere di destinazione da strutture adeguate alla cura dei disturbi mentali, che vengono costituite ed organizzate all'interno dell'istituto penitenziario stesso (art. 13, Appendice I); la collaborazione con i servizi psichiatrici territoriali che devono assicurare l'assistenza medica-psichiatrica nelle strutture carcerarie sopracitate, nonché formulare i programmi di riabilitazione (art. 14, Appendice I).

    La proposta di legge della Regione Emilia Romagna e Toscana (riportata per intero in Appendice II), si pone invece su di una linea diametralmente opposta, anche se propone varie modifiche ed innovazioni nell'ambito del concetto di imputabilità nonché una più organica riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari.
    Pur mantenendo la figura giuridica della non imputabilità, tale proposta di legge prevede, ad esempio, l'abolizione della seminfermità di mente o vizio parziale di mente come causa di non imputabilità, anche se alcune condizioni psicopatologiche possono determinare un'attenuazione e, quindi, diminuzione della pena (art. 1, Appendice II).
    Viene conservato il concetto di pericolosità sociale, di cui si prevede una più puntuale definizione tramite criteri oggettivi e, quindi, anche l'applicazione della misura di sicurezza nei confronti di chi è ritenuto non imputabile. Tale misura non verrebbe applicata, secondo tale proposta, per i reati per cui è prevista una pena pecuniaria, per i delitti colposi e per quelli la cui pena non sia superiore ai dieci anni (art. 3, Appendice II). Due sono, quindi, i tipi di misura di sicurezza proposti dalla legge: a) l'assegnazione ad un istituto in cui oltre al trattamento psichiatrico sia garantita la custodia, misura che viene applicata alle persone che abbiano commesso un reato per il quale la pena massima sia non inferiore a dieci anni (art. 4, Appendice II); b) l'affidamento al Servizio Sociale, misura che si applica alle persone che abbiano commesso un reato per il quale la pena massima sia inferiore a dieci anni, e che, qualora non risulti adeguata, può esser convertita, dal giudice, nella prima (art. 6, Appendice II).
    Le strutture per il trattamento psichiatrico custodito sopracitate verrebbero create in ogni regione e per un numero di pazienti non superiore a trenta unità. Sarebbero, inoltre, cogestite dal Servizio Sanitario Nazionale, per quel che riguarda le attività sanitarie, e dall'Amministrazione Penitenziaria, per le responsabilità del servizio e le attività custodiali, per altro più limitate rispetto a quelle attualmente vigenti negli OPG (art. 5, Appendice II).
    Viene inoltre previsto che il giudice di Sorveglianza che dispone la misura di sicurezza, accerti periodicamente la permanenza della pericolosità: ogni anno per la misura del ricovero in istituto, ogni sei mesi per quella dell'affidamento al Servizio Sociale, ed in tempi diversi, su richiesta dell'interessato o per altre motivate ragioni (art. 7, Appendice II).
    La proposta di legge in questione cerca, inoltre, di delineare una più organica strutturazione dell'istituto della perizia psichiatrica, in quanto si tratta di una prestazione professionale delicata che assolve ad un'altrettanto delicata funzione. L'intento è quello di conferire una maggiore dignità istituzionale al consulente tecnico (psichiatra in questo caso) d'ufficio, assicurando, ad esempio, che la sua opera risponda maggiormente a criteri obiettivi di valutazione. Per questo viene proposta la costituzione di una specie di “pool” di psichiatri abilitati alle perizie che dovrebbero essere chiamati in causa a rotazione al fine di evitare che il rapporto tra il giudice ed il perito si fondi più sull'affinità ideologiche e sulla fiducia personale che sull'obiettiva evidenza dei fatti (art. 15, Appendice II). Per quel che riguarda la perizia sull'imputabilità, il perito psichiatra non si dovrebbe pronunciare sulla pericolosità che, invece, dovrebbe essere valutata in base ad elementi non solo di natura psicopatologica, e, comunque, effettuata in un secondo tempo dopo che sono stati effettuati trattamenti psichiatrici (art. 13, Appendice II).

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